DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2004, n. 76 - Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Coming into Force09 Aprile 2004
Published date25 Marzo 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/03/25/004G0108/ORIGINAL
Enactment Date06 Febbraio 2004
Official Gazette PublicationGU n.71 del 25-03-2004
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in particolare l'articolo 13, terzo comma;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;

Visto l'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 novembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Personale volontario

  1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' costituito da:

    1. vigili volontari iscritti, a domanda, negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

    2. ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli elenchi dei comandi provinciali ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

  3. Il personale volontario non e' vincolato da rapporto di impiego con l'amministrazione ed e' chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformita' a quanto disposto dagli articoli 14 e 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art 2.

Elenco del personale volontario

  1. In ogni comando provinciale e' istituito un unico elenco del personale volontario per le esigenze delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art 3.

Qualifiche

  1. Le qualifiche del personale volontario sono le seguenti:

    1. funzionario tecnico antincendi volontario;

    2. capo reparto volontario;

    3. capo squadra volontario;

    4. vigile volontario.

  2. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilita', previste per il personale permanente di pari qualifica, limitatamente alle attivita' inerenti al soccorso.

  3. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, ai fini della determinazione di doveri, compiti e responsabilita', ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art 4.

Contingente del personale volontario utilizzato presso i distaccamenti volontari e i comandi provinciali

  1. Presso ciascun distaccamento volontario il contingente del personale volontario di cui all'articolo 3, comma 1, con l'eccezione dei funzionari tecnici antincendi, e' determinato come segue:

    1. un capo reparto volontario;

    2. quattro capi squadra volontari, cui si aggiunge un capo squadra ogni cinque vigili volontari, fino ad un massimo di dodici capi squadra volontari;

    3. almeno dieci vigili volontari.

  2. Per le esigenze dei comandi provinciali il contingente del personale volontario di cui all'articolo 3, comma 1, con l'eccezione dei vigili volontari e dei funzionari tecnici antincendi e' determinato come segue:

    1. un capo reparto volontario ogni 100 capi squadra che abbiano prestato servizio con tale qualifica per almeno ottanta giorni;

    2. un capo squadra volontario ogni 500 vigili volontari che abbiano prestato servizio per almeno ottanta giorni.

Capo II RECLUTAMENTO
Art 5.

Reclutamento ed iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari

  1. I funzionari tecnici antincendi volontari vengono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2 e sono reclutati tra coloro che ne facciano domanda e siano in possesso dei seguenti requisiti:

    a) cittadinanza italiana;

    b) laurea in ingegneria, architettura, geologia; diploma di geometra o di perito industriale ed equipollenti;

    c) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;

    d) idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I allegata al presente regolamento, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di altre apposite strutture convenzionate;

    e) eta' non inferiore agli anni ventidue e non superiore agli anni quaranta;

    f) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione;

    g) godimento dei diritti politici;

    h) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

    i) possesso del requisito delle qualita' morali e di condotta di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

    l) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

  2. Il personale volontario appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra e capo reparto e in possesso del titolo di studio di cui al comma 1, lettera b), puo' presentare domanda per il reclutamento e l'iscrizione quale funzionario tecnico antincendi volontario; in tal caso non trova applicazione il limite massimo di eta' previsto dal comma 1, lettera e).

  3. I funzionari tecnici antincendi volontari di cui al comma 1 presentano l'istanza di iscrizione esclusivamente tramite il comando provinciale di residenza e successivamente all'iscrizione svolgono un tirocinio di cinque anni presso un distaccamento volontario, secondo modalita' e tempi fissati con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. Il periodo di tirocinio non e' considerato richiamo in servizio.

Art 6.

Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari

  1. I vigili volontari a domanda sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti:

    1. cittadinanza italiana;

    2. diploma di istruzione secondaria di primo grado;

    3. idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente regolamento, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di altre apposite strutture convenzionate;

    4. eta' non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque anni;

    5. residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione; si prescinde da tale requisito esclusivamente per il personale volontario che chiede di essere impiegato presso un distaccamento situato in una provincia limitrofa a quella di residenza;

    6. godimento dei diritti politici;

    7. non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

    8. possesso del requisito delle qualita' morali e di condotta, di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

    9. posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

  2. I vigili volontari ex ausiliari di leva, in deroga a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1, entro sei mesi dalla cancellazione d'ufficio dall'elenco del personale volontario, per raggiungimento dei limiti di eta', possono essere nuovamente iscritti a domanda nel medesimo elenco, conservando l'anzianita' conseguita.

  3. Si prescinde dal possesso del requisito dell'eta' e dell'idoneita' psico-fisica per i vigili volontari ai fini della partecipazione alle attivita' svolte in occasione di manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  4. Per il personale di cui al precedente comma 3 non vige l'obbligo di frequentare i corsi di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

  5. Il personale di cui al precedente comma 3 non effettua il soccorso tecnico urgente.

Art 7.

Reclutamento ed iscrizione nell'elenco del personale volontario dei comandi provinciali del personale permanente cessato volontariamente dal servizio.

  1. Fermo restando quanto disposto dell'articolo 5, i funzionari tecnici antincendi volontari possono essere, altresi', reclutati a domanda tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di ispettore e collaboratore tecnico antincendi ed il personale con qualifica dirigenziale, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.

  2. Fermo restando quanto disposto dell'articolo 6, i vigili volontari possono essere, altresi', reclutati, a domanda, tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di vigile, capo squadra e capo reparto, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.

  3. Per il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e 2, non trova applicazione il limite massimo di eta' previsto dagli articoli 5, comma 1, lettera e), e 6, comma 1, lettera d).

  4. Per il personale di cui ai...

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