IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo), modificata dalle direttive 98/25/CE del Consiglio del 27 aprile 1998, 98/42/CE della Commissione del 19 giugno 1998 e 1999/97/CE della Commissione del 19 dicembre 1999;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432, recante il regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE sopra citata;
Vista la direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo);
Vista la direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi per facilitare il loro adattamento all'evoluzione degli strumenti internazionali da esse richiamati;
Visto l'articolo 20 della legge 16 aprile l987, n. 183, concernente: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;
Visto l'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;
Visto l'articolo 6 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 1995-l997»;
Visto l'articolo 4 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 1998»;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 aprile 2003;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, com-ma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 2943 del 5 giugno 2003; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intendono per:
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«convenzioni»: quelle di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, alle convenzioni e relativi codici obbligatori, in vigore al momento dell'applicazione delle norme che rinviano alle suddette convenzioni;
1) la Convenzione internazionale sulla linea di massimo carico (LL66), firmata a Londra il 5 aprile 1966, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777;
2) la Convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), firmata a Londra il 1° novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313;
3) la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi (MARPOL 73/78), firmata a Londra il 2 novembre 1973, di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662;
4) la Convenzione internazionale sugli standard per l'addestramento, la certificazione ed il servizio di guardia dei marittimi (STCW 78), firmata a Londra il 5 luglio l978, di cui alla legge 21 novembre 1985, n. 739;
5) la Convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare (COLREG 1972), firmata a Londra il 20 ottobre 1972, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
6) la Convenzione internazionale di Londra sulla stazzatura delle navi mercantili (ITC 69), firmata a Londra il 23 giugno 1969 di cui alla legge 22 ottobre 1973, n. 958;
7) la Convenzione sulle norme minime da osservare sulle navi mercantili (ILO n. 147), firmata a Ginevra il 29 ottobre 1976, di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 159;
8) la Convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (CLC 92), firmata a Londra il 27 novembre 1992, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 177.
«Codice ISM»: il Codice internazionale sulla gestione della sicurezza adottato dall'Organizzazione Marittima Internazionale il 4 novembre l993 e reso obbligatorio dal capitolo IX della Convenzione SOLAS 74.
«MOU»: il protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, quale risulta al 19 dicembre 2001;
«nave»: qualsiasi nave per trasporto marittimo battente bandiera diversa da quella nazionale, rientrante nel campo di applicazione delle convenzioni;
«impianto off-shore»: una piattaforma fissa o galleggiante che opera sulla piattaforma continentale nazionale;
«Autorita' competente centrale»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - comando generale del corpo delle capitanerie di porto, e, per quanto attiene alle attivita' di prevenzione dell'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che, a tali fini, si avvale del predetto comando generale del corpo delle capitanerie di porto;
«Autorita' competente locale»: i comandi periferici delle Capitanerie di Porto fino al livello di Ufficio Circondariale Marittimo;
«ispettore»: soggetto in possesso dei requisiti di cui all'allegato VII, del presente regolamento, debitamente autorizzato e formalmente incaricato dall'Autorita' competente centrale a svolgere le ispezioni di controllo dello Stato di approdo nei porti nazionali;
«ispezione»: la visita a bordo di una nave al fine di accertare la validita' dei certificati pertinenti e di altri documenti, le condizioni della nave, delle dotazioni e dell'equipaggio nonche' le condizioni di vita e di lavoro dell'equipaggio;
«ispezione dettagliata»: l'ispezione durante la quale la nave, le relative dotazioni e l'equipaggio, nei casi specificati all'articolo 5, comma 3, sono sottoposti, parzialmente o interamente, ad un esame particolareggiato per verificare la costruzione della nave, le relative dotazioni, l'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro e il rispetto delle procedure operative a bordo;
«ispezione estesa»: ispezione che si effettua nei casi indicati nell'articolo 6;
«fermo»: il divieto per una nave di prendere il mare a causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono la nave insicura;
«sospensione di un'operazione»: il divieto per una nave di continuare una qualunque attivita' operativa tecnica o commerciale a causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono il proseguimento della predetta attivita' pericoloso per la sicurezza della navigazione, la salute delle persone a bordo o per l'ambiente;
«Sirenac»: sistema di informazione sulle navi sottoposte a controllo dello Stato di approdo nell'ambito del MOU.
«Equasis»: sistema di informazione sulle condizioni delle navi.