LEGGE 22 ottobre 1973, n. 958 - Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969

Coming into Force12 Febbraio 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/01/28/073U0958/ORIGINAL
Published date28 Gennaio 1974
Enactment Date22 Ottobre 1973
Official Gazette PublicationGU n.26 del 28-01-1974 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 17 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 ottobre 1973 LEONE RUMOR - MORO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Convenzione

ALLEGATO

Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi, 1969

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969

I Governi contraenti,

Desiderosi di fissare principi e norme uniformi per la

determinazione della stazza delle navi che effettuano viaggi internazionali;

Considerato che il miglior mezzo per raggiungere tale obiettivo

e' di stipulare una convenzione;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo primo - Obbligo generale derivante dalla convenzione

I Governi contraenti si impegnano ad applicare le disposizioni di cui alla presente convenzione e di cui agli allegati che sono parte integrante della stessa. Ogni riferimento alla presente convenzione costituisce riferimento anche agli allegati.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini della presente convenzione, salvo diversamente espresso:

1) per "norme" si intendono le norme che figurano in allegato alla presente convenzione;

2) per "amministrazione" si intende il Governo dello Stato di cui la nave batte bandiera;

3) per "viaggio internazionale" si intende un viaggio via mare tra un Paese nei confronti del quale la presente convenzione si applica e un porto sito fuori da tale Paese, o inversamente. Al riguardo, ogni territorio i cui rapporti internazionali siano assicurati da uno dei Governi contraenti, o la cui amministrazione sia curata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, va considerato come Paese a se stante;

4) per "stazza lorda" si intendono le dimensioni, fuori tutto, di una nave, determinate in base alle disposizioni della presente convenzione;

5) per "stazza netta" si intende la capienza utile di una nave, determinata in base alle disposizioni della presente convenzione;

6) per "nuova nave" si intende una nave la cui chiglia risulti montata, od i cui lavori di costruzione siano ad uno stadio di avanzamento equipollente, alla data o successivamente alla data di entrata in vigore della presente convenzione;

7) per "esistente nave" si intende una nave non nuova;

8) per "lunghezza" si intende una lunghezza pari al 96% della lunghezza complessiva al galleggiamento, ad una distanza dalla parte superiore della chiglia pari all'85% del puntale minimo dello scafo, o pari alla distanza intercorrente fra la parte anteriore della prua e l'asse del timone al galleggiamento, la' ove questo valore risulti superiore. Nelle navi costruite per navigare con chiglia inclinata, il galleggiamento in base al quale e' calcolata la lunghezza deve corrispondere al galleggiamento a carico previsto;

9) per "Organizzazione" si intende l'Organizzazione intergovernativa di consultazione per la navigazione marittima.

Articolo 3 - Campo di applicazione

1) La presente convenzione si applica alle seguenti navi effettuanti viaggi internazionali:

  1. navi immatricolate in Paesi il cui Governo figura tra i Governi contraenti;

  2. navi immatricolate in territori cui la presente convenzione e' estesa in virtu' dell'art. 20;

  3. navi non immatricolate battenti bandiera di un Paese il cui Governo figura tra i Governi contraenti.

    2) La presente convenzione si applica:

  4. alle nuove navi;

  5. alle esistenti navi che subiscano trasformazioni o modifiche ritenute dall'amministrazione tali da alterare notevolmente la loro stazza lorda;

  6. alle esistenti navi, su richiesta del proprietario;

  7. a tutte le esistenti navi, allo scadere di dodici anni dall'entrata in vigore della convenzione.

    Dette navi, ad eccezione di quelle di cui ai capoversi b) e c) del presente paragrafo, continueranno tuttavia a mantenere la loro stazza primitiva ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni di altre convenzioni internazionali operanti.

    3) Per le esistenti navi, nei cui confronti la presente convenzione trova applicazione in virtu' delle disposizioni contemplate al capoverso c), paragrafo 2 del presente articolo, la stazza non potra' essere determinata in base alle disposizioni che l'amministrazione applicava alle navi effettuanti viaggi internazionali prima dell'entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 4 - Eccezioni

1) La presente convenzione non si applica:

  1. a navi da guerra;

  2. a navi di lunghezza inferiore ai 24 metri (79 piedi).

    2) Nessuna delle disposizioni della presente convenzione si applica a navi esclusivamente adibite alla navigazione:

  3. sui Grandi Laghi dell'America del Nord e sul Saint-Laurent, ad ovest di una lossodromia tracciata fra il Cap des Rosiers e la punta occidentale dell'isola di Anticosti, e prolungata, a nord dell'isola di Anticosti, dal 63° meridiano ovest;

  4. sul mar Caspio;

  5. sul Rio della Plata, sul Parana' e sull'Uruguay, ad ovest di una lossodromia tracciata fra la Punta Rasa (Cabo San Antonio), Argentina, e la Punta del Este, Uruguay.

Articolo 5 - Cause di forza maggiore

1) Alle navi che, in partenza per un qualsiasi viaggio, non risultino soggette alle disposizioni della presente convenzione, non sara' fatto obbligo di ottemperarvi in considerazione di una qualsiasi deviazione dalla rotta prevista, se la deviazione e' da ascriversi a cattive condizioni atmosferiche o ad altra causa di forza maggiore.

2) Nell'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, i Governi contraenti dovranno tener conto di qualsiasi deviazione di rotta o ritardo subito da una nave in considerazione di cattive condizioni atmosferiche o di qualsiasi altra causa di forza maggiore.

Articolo 6 - Determinazione della stazza

La determinazione della stazza lorda e netta di una nave sara' compito dell'amministrazione, che potra' tuttavia demandare tale incombenza a persone o organismi da essa abilitati.

In ogni caso, l'amministrazione interessata si portera' interamente garante della stazza lorda e netta cosi' determinata.

Articolo 7 - Rilascio del certificato

1) Un certificato internazionale di stazzatura (1969) sara' rilasciato alle navi cui la stazza lorda e netta sia stata determinata conformemente alle disposizioni della presente convenzione.

2) Tale certificato sara' rilasciato dall'amministrazione, o da persona o organismo debitamente abilitato. In ogni caso, l'amministrazione si assumera' l'intera responsabilita' di detto certificato.

Articolo 8 - Rilascio di un certificato da parte di un altro Governo

1) Un Governo contraente potra', su richiesta di un altro Governo contraente, provvedere a determinare la stazza lorda e netta di una nave, e rilasciare o autorizzare il rilascio alla stessa di un certificato internazionale di stazzatura (1969), conformemente alle disposizioni della presente convenzione.

2) Al Governo richiedente dovra' esser quanto prima rimessa copia del certificato e dei calcoli effettuati per la determinazione della stazza.

3) Il certificato cosi' rilasciato comportera' una dichiarazione che ne attesti il rilascio su richiesta del Governo dello Stato di cui la nave batte o si accinge a battere bandiera; tale certificato avra' lo stesso valore di un certificato rilasciato in applicazione dell'art. 7, e sara' riconosciuto negli stessi termini.

4) Non potra' esser rilasciato alcun certificato internazionale di stazzatura (1969) ad una nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo non figuri tra i Governi contraenti.

Articolo 9 - Forma del certificato

1) Il certificato sara' redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato che lo rilascia. Qualora la lingua usata non sia ne' l'inglese, ne' il francese, il testo dovra' comprendere una traduzione in una di queste due lingue.

2) Tale certificato dovra' esser conforme al modello di cui all'allegato II.

Articolo 10 - Abrogazione del certificato

1) Fatte salve le eccezioni contemplate dalle Norme, il certificato internazionale di stazzatura (1969) sara' invalidato e abrogato dall'amministrazione, qualora la sistemazione, la costruzione, la capienza della...

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