LEGGE 27 maggio 1999, n. 177 - Adesione della Repubblica italiana ai protocolli emendativi delle convenzioni del 1969 e del 1971 concernenti, rispettivamente, la responsabilita' civile per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, con allegato, e l'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre 1992, e loro esecuzione

Coming into Force19 Giugno 1999
Enactment Date27 Maggio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/06/18/099G0255/ORIGINAL
Published date18 Giugno 1999
Official Gazette PublicationGU n.141 del 18-06-1999 - Suppl. Ordinario n. 117
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ART. 1.

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai Protocolli emendativi delle Convenzioni del 1969 e del 1971 concernenti, rispettivamente, la responsabilita' civile per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, con allegato, e l'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre 1992.

Art 2.

ART. 2.

  1. Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data prevista, rispettivamente, dal paragrafo 4 dell'articolo 13 del Protocollo di emendamento alla Convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi del 1969 e dal paragrafo 3 dell'articolo 30 del Protocollo di emendamento alla Convenzione internazionale sull'istituzione di un Fondo per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento del 1971.

Art 3.

ART. 3.

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 maggio 1999 CIAMPI D'ALEMA, Presidente del Consiglio

dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Protocol

Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione Internazionale sulla responsabilita' civile per i danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi del 1969

LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO

CONSIDERANDO la Convenzione Internazionale sulla Responsabilita' Civile per i danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi del 1969 ed il relativo protocollo del 1984,

PRENDENDO ATTO del fatto che il Protocollo del 1984 alla Convenzione, che prevede un amibito piu' ampio ed un maggiore risarcimento, non e' entrato in vigore,

RIBADENDO che e' importante tenere in vigore un sitema internazionale che preveda la responsabilita' ed il risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi,

CONSAPEVOLI della necessita' di garantire quanto prima l'entrata in vigore del contenuto del Protocollo del 1984,

RICONOSCENDO che sono necessarie disposizioni particolari per introdurre gli emendamenti corrispondenti alla Convenzione Internazionale sulla Creazione di un Fondo di Risarcimento per i Danni dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1971,

HANNO CONCORDATO quanto segue:

Articolo 1

La Convenzione che e' modificata dalle disposizioni del presente Protocollo e' la Convenzione Internazionale sulla Responsabilita' Civile per Danni dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1969, qui di seguito denominata la "Convenzione del 1969 sulla Responsabilita'". Per gli Stati Parte al Protocollo del 1976 della Convenzione sulla Responsabilita' del 1969, si considerera' che tale riferimento comprenda Responsabilita' del 1968 emendata da detto Protocollo.

Articolo 2

L'Articolo I della Convenzione sulla Responsabilita' del 1969 viene emendato come segue:

  1. Il paragrafo I viene sostituito dal testo seguente:

  2. Nave indica ogni nave d'alto mare e ogni imbarcazione marittima di qualunque tipo costruita o adibita al trasporto di grandi quantita' di idrocarburi come carico, a condizione che una nave in grado di trasportare idrocarburi ed altri carichi sia considerata tale solo quando trasporta effettivamente grandi quantita' di idrocarburi come carico e mentre viaggia per effettuare tale trasporto, a meno che non sia accertato che non vi siano residui di

tale carico di idrocarburi in grande quantita' a bordo di essa."

2 Il paragrafo 5 viene sostituito dal testo seguente:

"5. Idrocarburi indica ogni olio minerale ad idrocarburi persisterti, quali il greggio, l'olio combustibile, il idrocarburi diesel pesante e l'olio lubrificante, sia che vengano trasportati a bordo di una nave come carico, sia che si trovino nella stiva di tale

nave."

3 Il paragrafo 6 viene sostituito dal testo seguente:

"6. Danno dovuto ad inquinamento indica:

(a) perdita o danno provocati al di fuori della nave da contaminazione dovuta alla fuoriuscita o all'emissione di idrocarburi dalla nave, ovunque tali fuoriuscite o emissioni si verifichino, a condizione che il risarcimento per il deterioramento dell'ambiente, diverso dalle perdite di utile dovute a tale deterioramento, si limiti ai costi di ragionevoli misure di ripristino effettivamente intraprese o da intraprendere;

(b) i costi di misure preventive ed ulteriori perdite o danni

dovuti a misure preventive."

4 Il paragrafo 8 viene sostituito dal testo seguente:

"8 Incidente indica qualsiasi circostanza, o serie di circostanze aventi la stessa origine, che provocano danni dovuti ad inquinamento o costituiscono una minaccia grave ed imminente di provocare tali

danni."

5 Il paragrafo 9 viene sostituito dal testo seguente:

"9 Organizzazione indica l'Organizzazione Marittima

Internazionale."

6 Dopo il paragrafo 9 va inserito un nuovo paragrafo, il cui testo e' il seguente:

"10 La Convenzione sulla Responsabilita' del 1969 indica la Convenzione Internazionale sulla Responsabilita' Civile per Danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi del 1969. Per gli Stati Parte al Protocollo del 1976 di detta Convenzione, si riterra' che il termine includa la Convenzione sulla Responsabilita' del 1969

emendata da detto Protocollo."

Articolo 3

L'Articolo II della Convenzione sulla Responsabilita' del 1969 viene sostituito dal testo seguente:

"La presente Convenzione si applica esclusivamente:

(a) ai danni dovuti ad inquinamento che si verificano:

(i) nel territorio di uno Stato Contraente, ivi compreso il mare

territoriale, e

(ii) nella zona economica esclusiva di uno Stato Contraente, istituita in conformita' con il diritto internazionale, o, nel caso in cui uno Stato Contraente non abbia istituito tale zona, in un'area che oltrepassi e sia adiacente al mare territoriale di quello Stato, determinata da quello Stato in base al diritto internazionale e che si estende per non oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali viene misurata l'ampiezza del suo mare territoriale;

(b) a misure preventive, ovunque vengano adottate, atte a

prevenire o ridurre al minimo tali danni."

Articolo 4

L'Articolo III della Convenzione sulla Responsabilita' del 1969 tiene emendato come segue:

1 Il paragrafo 1 viene sostituito dal testo seguente:

"1 Ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 2 e 3 del presente articolo, il proprietario di una nave al momento dell'incidente o, nel caso in cui l'incidente consista in una serie di circostanze, al momento della prima di esse, sara' responsabile di ogni danno dovuto

ad inquinamento provocato dalla nave a seguito dell'incidente."

2 Il Paragrafo 4 viene sostituito dal testo seguente:

"2 Al proprietario potra' essere chiesto il risarcimento per danni dovuti ad inquinamento solo in conformita' con la presente Convenzione. Fermo restando il paragrafo 5 del presente articolo, non si potra' chiedere il risarcimento per danni dovuti ad inquinamento di cui alla presente Convenzione o altro contro:

(a) il personale di servizio o gli agenti del proprietario, ovvero i membri dell'equipaggio;

(b) il pilota o qualsiasi altra persoa che, senza essere membro dell'equipaggio, svolga servizi per la nave;

(c) ogni noleggiatore (in qualunque modo descritto, ivi compresi i noleggiatori di navi non equipaggiate), gestore o operatore della nave;

(d) chiunque svolga operazioni di salvataggio con il consenso del proprietario o dietro istruzioni delle autorita' pubbliche competenti;

(e) chiunque adotti misure preventive;

(f) tutto il personale di servizio o gli agenti delle persone di cui ai punti (c) (d) ed (e);

tranne nel caso in cui il danno sia dovuto a loro atti e omissioni personali, commessi con l'intento di provocare tali danni, ovvero con noncuranza e con la consapevolezza della probabilita' di provocare

tali danni"

Articolo 5

Articolo IV...

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