DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 78 - Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

Coming into Force06 Luglio 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/06/21/007G0091/CONSOLIDATED/20171229
Enactment Date14 Maggio 2007
Published date21 Giugno 2007
Official Gazette PublicationGU n.142 del 21-06-2007
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare il comma 7, che esclude dal suo ambito di applicazione oggettivo gli organi di direzione, amministrazione e controllo;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie

  1. E' istituita, presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, di seguito denominata: «CIRM», nella quale sono accorpati il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di cui all'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni, la Commissione in materia di royalties sulla produzione di idrocarburi, di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la Commissione consultiva di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, nonche' la Commissione interdisciplinare consultiva per la ricerca mineraria di base, di cui alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni.

  2. Alla CIRM sono attribuiti i compiti consultivi per la ricerca mineraria di base, nonche' l'espressione dei pareri e lo svolgimento delle valutazioni tecniche per l'attuazione dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e quelli previsti:

    1. dagli articoli 81 e 82 e dall'articolo 83, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886;

    2. dall'articolo 42 della legge 11 gennaio 1957, n. 6;

    3. dalle norme che fanno rinvio agli organismi accorpati.

  3. La CIRM e' composta dal direttore generale per l'energia e le risorse minerarie, con funzioni di presidente, dal direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, di seguito denominato UNMI, con funzioni di vicepresidente, da un avvocato dello Stato, da tre dirigenti della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, componenti anche di ciascuna sezione della Commissione, nonche' dai componenti nominati per le singole sezioni ai sensi, rispettivamente, dei commi 5, 6 e 7.

  4. La CIRM e' articolata nelle seguenti tre sezioni, specializzate secondo le aree di riferimento degli organismi accorpati:

    1. Sezione con compiti relativi alle attivita' di ricerca e coltivazione di risorse minerarie;

    2. Sezione con compiti relativi alla sicurezza delle attivita' di ricerca e coltivazione;

    3. Sezione con compiti relativi alla determinazione e versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione. 5. La Sezione di cui alla lettera a) del comma 4 e' composta da:

    4. un funzionario dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, esperto nelle materie di ricerca e coltivazione di risorse minerarie;

    5. un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia ambientale;

    6. quattro professori universitari, in materia di geologia, in materia di geofisica applicata al settore minerario, in materia attinente alla coltivazione di idrocarburi e in materia attinente allo stoccaggio di idrocarburi, designati dal Ministero dell'universita' e della ricerca. 6. La Sezione di cui alla lettera b) del comma 4 e' composta da:

    7. un dirigente del Ministero dei trasporti, con competenze relative alla sicurezza delle attivita' in mare;

    8. un dirigente di ciascuna Sezione UNMI;

    9. due funzionari del Ministero dell'interno, di cui uno della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e uno del Dipartimento della pubblica sicurezza;

    10. un ufficiale superiore del Ministero della difesa - Marina;

    11. un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

    12. un professore universitario in materia di costruzioni navali, designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca;

    13. il direttore del Servizio per la sicurezza mineraria della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie;

    14. due rappresentanti delle regioni, esperti in materia di sicurezza delle attivita' di ricerca e coltivazione, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

    15. un rappresentante del Registro italiano navale. 7. La Sezione di cui alla lettera c) del comma 4 e' composta da:

    16. un dirigente di ciascuna Sezione UNMI;

    17. un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze esperto in materia di determinazione e versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione; c) un esperto in materia di economia delle fonti energetiche.

  5. Alle riunioni della CIRM partecipano di volta in volta i rappresentanti della regione interessata, con spese a carico della stessa regione.

  6. Il Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie puo', per singole tematiche, chiamare a far parte della CIRM anche esperti in specifiche discipline, in numero non superiore a due, nei limiti delle risorse disponibili a seguito dell'applicazione dell'articolo 9.

  7. La CIRM e' costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale vengono altresi' definite le modalita' di funzionamento e di organizzazione dei lavori, nonche' i servizi di supporto della CIRM, articolata in sezioni specializzate secondo le aree di riferimento degli organismi accorpati.

  8. I compensi dei componenti sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  9. Sono abrogati:

    1. l'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6;

    2. i commi da 1 a 4 dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886.

  10. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, le parole da: «, sentita una Commissione di durata biennale» a: «- un funzionario dell'UNMIG con funzioni di segretario» sono soppresse.

Art 2.

Osservatorio unico per il monitoraggio delle attivita' produttive

  1. E' istituito l'Osservatorio unico per il monitoraggio delle attivita' produttive, nel quale sono accorpati l'Osservatorio siderurgico di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, l'Osservatorio per il monitoraggio delle attivita' produttive, di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 5 maggio 2004, l'Osservatorio per il settore chimico, di cui al decreto dei Ministro delle attivita' produttive in data 12 maggio 1997, e l'Osservatorio del sistema moda, di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 10 marzo 1998.

  2. L'Osservatorio unico attende alla rilevazione e all'esame dei dati riguardanti l'andamento generale delle attivita' produttive ed i diversi settori produttivi e di mercato, compresi il settore chimico ed il sistema moda, con il controllo dell'evoluzione delle capacita' produttive, degli investimenti e dell'occupazione nelle diverse aree territoriali interessate e con lo svolgimento degli altri compiti specificamente previsti dall'articolo 1-bis del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.

  3. L'Osservatorio unico e' composto da non oltre venticinque unita'.

  4. L'Osservatorio unico e' costituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale vengono altresi' definite le modalita' di funzionamento e di organizzazione dei lavori nonche' i servizi di supporto dell'Osservatorio, articolato in sezioni specializzate riferite alle aree di attivita' degli organismi accorpati, con presenza paritaria di rappresentanti delle amministrazioni, di gruppi di categoria e di esperti.

  5. I compensi dei componenti sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT