DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. 175 - Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive

Coming into Force10 Giugno 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/05/18/001G0232/CONSOLIDATED/20080108
Published date18 Maggio 2001
Enactment Date26 Marzo 2001
Official Gazette PublicationGU n.114 del 18-05-2001 - Suppl. Ordinario n. 120
Capo I Attribuzioni dei Dipartimenti e di altri organismi del Ministero
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare, gli articoli da 27 a 32 e l'articolo 55;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 2 e del 16 febbraio 2001;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo quanto emerso dal resoconto della seduta del 9 febbraio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espresso in data 7 marzo 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Dipartimenti del Ministero

  1. Il Ministero delle attivita' produttive, di seguito denominato "Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato nei seguenti Dipartimenti:

  1. Dipartimento per le imprese;

  2. Dipartimento per l'internazionalizzazione;

  3. Dipartimento per le reti;

  4. Dipartimento per il mercato.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2007, N. 225

Art 1.

IL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2007, N. 253 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 2.

Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti

  1. E' istituita la conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata "Conferenza". La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attivita' dei Dipartimenti del Ministero e puo' formulare al Ministro delle attivita' produttive, di seguito denominato "Ministro", proposte per l'emanazione di indirizzi e di direttive per assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.

  2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilita' nei settori interessati, sono dedicate a singole questioni ed in particolare all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane ed al coordinamento delle attivita' informatiche.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2007, N. 225

Art 2.

IL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2007, N. 253 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 3.

Dipartimento per le imprese

  1. Il Dipartimento per le imprese ha competenza in materia di competitivita' e sviluppo dei settori produttivi e dell'impresa anche con riferimento al riequilibrio territoriale del sistema produttivo ed alla coesione economica, sulla base della programmazione degli indirizzi fissata dal CIPE, ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

    1. indirizzi di politica industriale, agroindustriale, del commercio e dei servizi;

    2. definizione di un sistema coordinato di monitoraggio della legislazione commerciale, dell'entita' e dell'efficienza della rete distributiva;

    3. sviluppo e vigilanza della cooperazione;

    4. tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agroindustriali, sostegno alla commercializzazione dei prodotti agroindustriali e loro valorizzazione economica;

    5. definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del settore turistico; coordinamento delle attivita' statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;

    6. agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attivita' produttive che abbiano come diretto destinatario le imprese, ivi compresi quelli per la ricerca applicata e per la cantieristica navale e l'autotrasporto;

    7. gestione delle misure di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in attuazione delle politiche di coesione, ivi comprese quelle relative ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata, per le parti inerenti agli interventi a favore delle attivita' produttive e per lo sviluppo delle rispettive infrastrutture nel mezzogiorno e nelle aree depresse;

    8. definizione delle iniziative normative e rapporti con le autorita' nazionali, internazionali e sovranazionali in materia di brevetti, modelli industriali e marchi d'impresa;

    9. determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali, esclusi i profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro, con esclusione dei mezzi destinati alla circolazione stradale, delle macchine, impianti e prodotti destinati specificamente ad attivita' sanitarie o ospedaliere, nonche' dei prodotti alimentari;

    10. promozione e diffusione dei sistemi di qualita' aziendale e dei prodotti;

    11. rapporti con soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' attinenti alla competitivita' del sistema imprenditoriale ed allo sviluppo produttivo.

  2. Il Dipartimento esercita inoltre i compiti di vigilanza sull'Agenzia per la proprieta' industriale.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2007, N. 225

Art 3.

IL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2007, N. 253 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 4.

Dipartimento per l'internazionalizzazione

  1. Il Dipartimento per l'internazionalizzazione ha competenza nel settore del commercio estero e dell'internazionalizzazione del sistema economico italiano, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

  1. indirizzi di politica commerciale verso l'estero; disciplina degli scambi con i Paesi terzi; elaborazione, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali nei settori di competenza;

  2. rapporti con gli organismi economici e finanziari internazionali e con le istituzioni multilaterali limitatamente ai settori di competenza;

  3. collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo svolta dal Ministero degli affari esteri;

  4. coordinamento delle attivita' per la politica commerciale con l'estero previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

  5. rapporti con i soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di promozione degli scambi con l'estero;

  6. incentivazione e sostegno delle iniziative di internazionalizzazione delle imprese e delle attivita' produttive e promozione degli investimenti esteri in Italia;

  7. vigilanza sull'Istituto per il commercio con l'estero;

  8. vigilanza del credito all'esportazione e sull'assicurazione al credito all'esportazione, curando a tal fine i necessari rapporti in sede nazionale ed internazionale;

  9. investimenti esteri in Italia;

  10. esercizio dei diritti di azionista nelle societa' a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l'internazionalizzazione del sistema produttivo;

  11. rilascio delle autorizzazioni prescritte per l'esportazione e l'importazione;

  12. tutela della produzione italiana all'estero;

  13. promozione della formazione professionale dei soggetti operanti nell'ambito dell'internazionalizzazione delle imprese.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2007, N. 225

Art 4.

IL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2007, N. 253 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 5.

Dipartimento per le reti

  1. Il Dipartimento per le reti ha competenza in materia di promozione, competitivita, sviluppo e miglioramento qualitativo delle reti dell'energia, delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) supporto alla definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria;

b) disciplina dei settori della produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica e di gas naturale;

c) definizione di politiche e misure nei settori della produzione, raffinazione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di petrolio e prodotti petroliferi;

d) elaborazione di politiche ed azioni nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico;

e) politiche nel settore delle comunicazioni, piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale;

f) radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata e telecomunicazioni;

g) rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze, verifica degli obblighi di servizio universale nel...

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