DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2007, n. 225 - Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Coming into Force19 Dicembre 2007
End of Effective Date31 Dicembre 2008
Enactment Date14 Novembre 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/12/04/007G0241/CONSOLIDATED/20081217
Published date04 Dicembre 2007
Official Gazette PublicationGU n.282 del 04-12-2007
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 27, 28 e 29;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, comma 23;

Visto l'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 404;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, relativo alla "riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera c);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, e successive modificazioni, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed in particolare l'articolo 3, relativo al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 453, recante ulteriori norme sull'organizzazione ed il funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 novembre 2005, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle attivita' produttive;

Tenuto conto della ricognizione, effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 181 del 2006, delle strutture trasferite al Ministero del commercio internazionale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' delle strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, recante linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 2007, n. 187, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Organizzazione

  1. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato: "Ministero", si articola nei tre dipartimenti di cui all'articolo 2.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 2008, N. 197

Art 2.

Dipartimenti

  1. Il Ministero svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e si articola nei seguenti dipartimenti: a) Dipartimento per la competitivita'; b) Dipartimento per la regolazione del mercato; c) Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.

  2. I Dipartimenti di cui al comma 1 assicurano l'esercizio organico coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero. Ad essi sono attribuiti i compiti finali concernenti le rispettive aree di competenza e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. Per la gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane sono adottate soluzioni finalizzate ad evitare duplicazioni organizzative ed a favorire la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica.

  3. E' istituita la Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata: "Conferenza". La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni comuni alle attivita' di piu' Dipartimenti, puo' formulare proposte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo tra Dipartimenti ed elabora linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di coordinamento delle attivita' informatiche e di informazione istituzionale, nonche' in materia di strumenti di gestione unitaria del personale e dei servizi comuni ed affari generali attribuiti in gestione unificata alla Direzione generale di cui all'articolo 12 ed in materia di coordinamento operativo delle attivita' ispettive e di controllo attribuito alla Direzione generale di cui all'articolo 10.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 2008, N. 197

Art 3.

Direzioni generali del Dipartimento per la competitivita'

  1. Al Dipartimento per la competitivita' e' attribuita la funzione di promozione e sviluppo della competitivita' del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle azioni di sostegno ed incentivazione alle attivita' imprenditoriali, alle politiche di approvvigionamento energetico ed alla promozione delle piccole e medie imprese e degli enti cooperativi.

  2. Il Dipartimento per la competitivita' e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale per la politica industriale; b) Direzione generale per il sostegno alle attivita' imprenditoriali; c) Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie;

    d) Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi.

  3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza, e' assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale per l'esercizio dei relativi compiti. Costituiscono inoltre articolazione del Dipartimento tre uffici di livello dirigenziale non generale.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 2008, N. 197

Art 4.

Direzione generale per la politica industriale

  1. La Direzione generale per la politica industriale si articola in 18 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, anche con riferimento alle specificita' delle politiche settoriali, nei seguenti ambiti:

    a) politiche per lo sviluppo della competitivita' del sistema produttivo nazionale, anche attraverso la definizione e

    progettazione di programmi strategici di rilievo nazionale volti

    al rafforzamento strutturale del sistema produttivo e al

    potenziamento delle capacita' innovative;

    b) politiche di supporto alla competitivita' delle grandi imprese nei settori strategici;

    c) collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei settori di competenza;

    d) politiche per i distretti industriali e sistemi di piccole e medie imprese;

    e) politiche di reindustrializzazione e riconversione delle aree e dei settori industriali colpite da crisi;

    f) politiche di sviluppo di reti nazionali ed internazionali nei settori produttivi;

    g) politica industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto atlantico e l'Unione europea e agli altri organismi

    internazionali;

    h) collaborazione industriale internazionale nei settori aero-spaziali e della difesa, congiuntamente agli altri Ministeri

    interessati, e relativi interventi di sostegno;

    i) politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi e per la promozione e lo sviluppo del commercio

    elettronico;

    l) azioni per la creazione di nuove imprese innovative e per lo sviluppo di nuovi strumenti di sostegno alla finanza d'impresa;

    m) partecipazione ai procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi di competenza del

    Ministero;

    n) rapporti e comunicazione istituzionale con organismi...

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