IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, concernente regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, e successive modificazioni, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, secondo cui, in attesa della emanazione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attivita' produttive, il numero di novantadue unita', indicato nell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000, e' aumentato delle sessantotto unita' previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291, per un numero complessivo di centosessanta unita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316, concernente regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro delle attivita' produttive;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, commi 23, 24-bis, 24-quater, 24-quinquies, 24-sexies e 24-septies;
Visto l'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto l'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2007, e 28 giugno 2007, recanti ricognizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 181 del 2006, delle strutture trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero del commercio internazionale, nonche' delle strutture trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 maggio 2007;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni
Nel presente regolamento si intendono per:
-
uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dello sviluppo economico, con il
vice Ministro e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero
dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni; b) Ministro: il Ministro dello sviluppo economico; c) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;
decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vice Ministro: il Sottosegretario di Stato al quale sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro;
Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico.