DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2008, n. 198 - Regolamento di definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico

Coming into Force01 Gennaio 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/12/17/008G0221/CONSOLIDATED/20081224
Published date17 Dicembre 2008
Enactment Date28 Novembre 2008
Official Gazette PublicationGU n.294 del 17-12-2008 - Suppl. Ordinario n. 277
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 84;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2006, n. 309;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2007, n. 175;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 2007, n. 187;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l'articolo 1, comma 20;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2008, in attuazione dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Sentite le Organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2008;

Visti i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 24 luglio e del 28 agosto 2008;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intendono per:

  1. uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dello sviluppo economico, e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

  2. Ministro: il Ministro dello sviluppo economico;

  3. Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;

  4. decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

  5. Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico. --------------- Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 24/12/2008, n. 300 durante il periodo di "vacatio legis".

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art 2.

Ministro ed uffici di diretta collaborazione

  1. Il Ministro e' l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione ed alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

  2. Sono uffici di diretta collaborazione:

    1. l'ufficio di Gabinetto;

    2. la segreteria tecnica del Ministro;

    3. il segretario particolare del Ministro;

    4. la segreteria del Ministro;

    5. l'ufficio legislativo;

    6. l'ufficio del consigliere diplomatico;

    7. l'ufficio stampa;

    8. il servizio di controllo interno ed i relativi uffici di supporto;

    9. le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

  3. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa.

  4. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei Sottosegretari di Stato, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.

  5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro e per le materie inerenti alle funzioni delegate, i Sottosegretari si avvalgono degli uffici di Gabinetto e legislativo e delle proprie strutture.

  6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'intera attivita' di supporto e gli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita', ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Il Capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e puo' nominare uno o piu' vice Capi di Gabinetto.

Art 3.

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

  1. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'ufficio di Gabinetto coordina in particolare la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura altresi' l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi. L'ufficio, di livello dirigenziale generale, puo' essere articolato in distinte aree organizzative.

  2. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attivita' di supporto tecnico per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti le competenze istituzionali del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie, nonche' per la predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. L'attivita' di supporto e' svolta in raccordo con i Dipartimenti e le Direzioni generali competenti, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare sia in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro. Tale attivita' comporta anche la promozione di iniziative e l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde.

  3. La Segreteria del Ministro...

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