IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto in particolare l'articolo 4, comma 4, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, il quale prevede che il Governo provvede anche a ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina relativa alla promozione della internazionalizzazione e della competitivita' delle imprese nel mercato globale;
Visto, inoltre, l'articolo 11 della citata legge n. 59 del 1997, il quale dispone che il Governo provvede a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonche' gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;
Visto il parere della commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;
Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali;
Visto il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Disposizioni generali
E' istituito l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), di seguito denominato Istituto.
L'Istituto ha sede in Roma ed ha personalita' giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e di gestione. E' posto sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed adempie alle proprie funzioni, secondo criteri di efficienza ed economicita', sulla base delle deliberazioni adottate dal CIPE in materia di internazionalizzazione, in apposite riunioni da tenere almeno una volta ogni tre mesi.