DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2001, n. 121 - Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle finanze

Coming into Force29 Aprile 2001
End of Effective Date05 Settembre 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/04/14/001G0180/CONSOLIDATED/20030822
Enactment Date06 Aprile 2001
Published date14 Aprile 2001
Official Gazette PublicationGU n.88 del 14-04-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed, in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, lettere n), o), e q), 13, comma 2, e 17, comma 1;

Visti gli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti gli articoli da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, ed in particolare l'articolo 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Considerato che l'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999, ha integrato i principi e i criteri direttivi gia' previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'adozione dei regolamenti di costituzione e disciplina degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica;

Considerato, altresi', che il citato articolo 7, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 stabilisce che l'organizzazione degli uffici preposti al controllo interno avviene anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari e di personale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 127/2000, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2000;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

Visti i rilievi formulati dalla Corte dei conti in data 3 aprile 2001;

Considerata l'opportunita' di accogliere i suddetti rilievi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2001;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intendono per:

  1. uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle finanze previsti

    dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio

    1993, n. 29, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio

    1999, n. 300; b) Ministro: il Ministro delle finanze; c) Ministero: il Ministero delle finanze;

  2. decreto legislativo n. 29, del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

  3. Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle finanze;

  4. ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26

    febbraio 1999, n. 150.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 LUGLIO 2003, N. 227

Art 2.

Uffici di diretta collaborazione

  1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 3 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Essi prestano collaborazione al Ministro con riguardo alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione ed alle connesse attivita' di comunicazione, e, in particolare, riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi dei costi e dei benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

  2. Sono uffici di diretta collaborazione: a) l'ufficio di Gabinetto; b) la segreteria del Ministro; c) l'ufficio del coordinamento legislativo; d) l'ufficio stampa; e) le segreterie dei Sottosegretari di Stato; f) il servizio di controllo interno; g) il servizio consultivo e ispettivo tributario.

  3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nel coordinamento degli uffici di supporto e di diretta collaborazione che costituiscono, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilita' ed uno o piu' centri di costo. Assolve altresi' ai compiti di supporto del Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge.

  4. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari.

  5. Il servizio di controllo interno ed il servizio consultivo ed ispettivo tributario operano nella posizione di autonomia operativa stabilita dalle specifiche disposizioni che li disciplinano.

  6. Il Ministro con proprio decreto individua uffici di diretta collaborazione presso i quali operano gli ufficiali della Guardia di finanza con funzioni di collegamento per le materie rientranti fra i compiti istituzionali del Corpo.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 LUGLIO 2003, N. 227

Art 3.

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

  1. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto. Esso puo' essere articolato in distinte aree organizzative. Possono essere nominati dal Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, uno o piu' vice capi di Gabinetto, di cui almeno uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione finanziaria, ovvero tra ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. Puo' essere, altresi', nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, un Consigliere diplomatico scelto fra i funzionari della carriera diplomatica.

  2. Il capo della segreteria del Ministro sovrintende alla cura degli uffici di segreteria del Ministro provvede al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione di quanto occorra per gli interventi istituzionali del Ministro. Il segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale.

  3. L'ufficio del coordinamento legislativo, che si articola in distinte aree organizzative, cura l'attivita' di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi e la regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle...

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