IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed, in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, lettere n), o), e q), 13, comma 2, e 17, comma 1;
Visti gli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visti gli articoli da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146;
Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349;
Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105;
Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, ed in particolare l'articolo 8;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Considerato che l'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999, ha integrato i principi e i criteri direttivi gia' previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'adozione dei regolamenti di costituzione e disciplina degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica;
Considerato, altresi', che il citato articolo 7, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 stabilisce che l'organizzazione degli uffici preposti al controllo interno avviene anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari e di personale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 127/2000, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2000;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;
Visti i rilievi formulati dalla Corte dei conti in data 3 aprile 2001;
Considerata l'opportunita' di accogliere i suddetti rilievi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni
Nel presente regolamento si intendono per:
-
uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle finanze previsti
dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300; b) Ministro: il Ministro delle finanze; c) Ministero: il Ministero delle finanze;
decreto legislativo n. 29, del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle finanze;
-
ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
febbraio 1999, n. 150.