DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 2003, n. 227 - Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze

Coming into Force06 Settembre 2003
Published date22 Agosto 2003
Enactment Date03 Luglio 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/08/22/003G0260/CONSOLIDATED/20190920
Official Gazette PublicationGU n.194 del 22-08-2003
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato, da ultimo, dall'articolo 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;

Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intendono per:

  1. uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dell'economia e delle finanze previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

  2. Ministro: il Ministro dell'economia e delle finanze;

  3. Ministero: il Ministero dell'economia e delle finanze;

  4. decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

  5. Vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro;

  6. Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art 2.

Uffici di diretta collaborazione

  1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Essi prestano collaborazione al Ministro con riguardo alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione ed alle connesse attivita' di comunicazione, e, in particolare, riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi dei costi e dei benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

  2. Sono uffici di diretta collaborazione:

    1. l'ufficio di Gabinetto;

    2. la segreteria del Ministro;

    3. l'ufficio del coordinamento legislativo;

    4. la segreteria tecnica del Ministro;

    5. l'ufficio stampa;

    6. le segreterie e l'Ufficio dei Vice Ministri;

    7. le segreterie dei Sottosegretari di Stato;

    8. il servizio di controllo interno.

  3. Il Capo di Gabinetto coordina l'intera attivita' di supporto e gli uffici di diretta collaborazione che costituiscono, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilita' ed uno o piu' centri di costo. Assolve, altresi', ai compiti di supporto del Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge.

  4. La segreteria del Ministro, la segreteria tecnica del Ministro e l'ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro.

  5. Le segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Vice Ministri e Sottosegretari.

  6. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, il Vice Ministro ed il Sottosegretario si avvalgono dell'ufficio di Gabinetto e dell'ufficio del coordinamento legislativo.

  7. Il servizio di controllo interno opera nella posizione di autonomia operativa stabilita dalle specifiche disposizioni che lo disciplinano.

  8. Il Ministro con proprio decreto individua uffici di diretta collaborazione presso i quali operano gli ufficiali della Guardia di finanza con funzioni di collegamento per le materie rientranti fra i compiti istituzionali del Corpo.

Art 3.

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

  1. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto. Tale ufficio, di livello dirigenziale generale, puo' essere articolato, con decreto del Ministro, da adottare su proposta del Capo di Gabinetto, in distinte aree organizzative. Possono essere nominati dal Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, uno o piu' vice capi di Gabinetto, di cui almeno uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione finanziaria, ovvero tra ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. Puo' essere, altresi', nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, un Consigliere diplomatico scelto fra i funzionari della carriera diplomatica. Possono essere, altresi', nominati dal Ministro non piu' di otto Consiglieri scelti fra persone dotate di elevata professionalita' nelle materie di competenza del Ministero ed un Aiutante di campo, scelto tra gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.

  2. Il capo della segreteria del Ministro sovrintende alla cura degli uffici di segreteria del Ministro e provvede al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione di quanto occorra per gli interventi istituzionali del Ministro. Il segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale.

  3. L'ufficio del coordinamento legislativo e' articolato in due sezioni, strutturate in distinte aree organizzative. Le predette sezioni sono denominate «Ufficio legislativo-Economia» ed «Ufficio legislativo-Finanze». La prima sezione e' competente a trattare le questioni riferibili alle aree di attivita' indicate, rispettivamente, alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; la seconda sezione e' competente a trattare le questioni riferibili all'area di attivita' indicata alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999. L'ufficio del coordinamento legislativo cura l'attivita' di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi e la regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea. Cura il contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale nonche' gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi e svolge attivita' di consulenza giuridica per il Ministro e per i Sottosegretari.

  4. La segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto conoscitivo specialistico, in campo economico, per la elaborazione, la impostazione e la verifica degli effetti di politiche generali e di settore, con riguardo alla individuazione degli interventi di finanza pubblica necessari ai fini della loro attuazione e per le conseguenti determinazioni, di competenza dell'organo politico, circa il reperimento...

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