DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2002, n. 254 - Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato

Coming into Force12 Gennaio 2003
Published date13 Novembre 2002
Enactment Date04 Settembre 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/11/13/002G0281/CONSOLIDATED/20120209
Official Gazette PublicationGU n.266 del 13-11-2002 - Suppl. Ordinario n. 209
Titolo I PRINCIPI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viso l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 490, e successive modificazioni, riguardante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, di approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, riguardante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato";

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alla dipendenza delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, concernente "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante semplificazioni delle procedure di spesa e contabili";

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, concernente "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato";

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, concernente "Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato";

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e successive modificazioni, concernente "Unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)";

Acquisito il parere n. 34/D/2000, reso dalla Corte dei conti, a sezioni riunite, nell'adunanza del 22 novembre 2000;

Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio legislativo, reso con nota n. 2972/35.111 del 19 ottobre 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002, n. 89/2001;

Ritenuto di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel suddetto parere, ad eccezione di quella concernente la distinzione tra consegnatari per debito di custodia e di consegnatario per debito di vigilanza, attese le modalita' di gestione, di rendicontazione e di livello di responsabilita' che contraddistinguono gli uni dagli altri, nonche' di quella relativa al termine triennale suggerito per la rinnovazione degli inventari, a fronte di quello quinquennale previsto, in considerazione del notevole impiego di risorse e di tempo che siffatta operazione comporta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2002;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) "beni mobili": oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici, ossia arredi, libri, collezioni di leggi e decreti, materiale di cancelleria ed informatico, registri, stampati, nonche' autoveicoli, natanti, materiale scientifico e di laboratorio, oggetti d'arte non considerati immobili ai fini inventariali, attrezzi e beni diversi, con esclusione degli oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato e dei titoli ed azioni di partecipazione al capitale di rischio;

b) "servizio": prestazioni che agevolano e completano l'utilizzazione di un bene o di un processo produttivo, elencate negli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

c) "titolare del centro di responsabilita'": il dirigente con funzioni dirigenziali generali titolare di un centro di responsabilita' delle amministrazioni dello Stato;

d) "utilizzatore finale": fruitore delle utilita' cedute dal bene o consumatore di materiali destinati dal consegnatario all'ufficio per l'uso, per l'impiego o per il consumo;

e) "dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi": dirigente che provvede direttamente agli acquisti della struttura amministrativa di appartenenza;

f) "gestore globale": soggetto affidatario della gestione delle procedure per la conclusione delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonche' della realizzazione e gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle convenzioni stesse;

g) "Ragioneria generale dello Stato": Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

h) "ufficio riscontrante": per le amministrazioni centrali l'Ufficio centrale del bilancio di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e l'Ufficio interno di ragioneria di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; per gli uffici periferici la Ragioneria provinciale dello Stato di cui all'articolo 10 del citato decreto presidenziale;

i) "sostituto consegnatario": l'agente incaricato di sostituire il consegnatario in caso di assenza o di impedimento temporaneo;

l) "sub-consegnatario": agente secondario che opera alle dipendenze di un agente principale, denominato consegnatario, titolare della gestione cui entrambi sono assegnati.

Art 2.

Ambito di applicazione

  1. Le norme del presente regolamento si applicano ai consegnatari ed ai cassieri delle amministrazioni dello Stato con esclusione di quelle dotate di autonomia amministrativa e contabile, nonche' degli organismi appartenenti alle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali vigono appositi regolamenti e nei limiti di quanto disciplinato dai regolamenti stessi.

  2. Le norme del presente regolamento non si applicano alla gestione delle spese di carattere riservato.

  3. Le funzioni di consegnatario non sono cumulabili con quelle di cassiere.

Art 2.

Ambito di applicazione

  1. Le norme del presente regolamento si applicano ai consegnatari ed ai cassieri delle amministrazioni dello Stato con esclusione di quelle dotate di autonomia amministrativa e contabile, nonche' degli organismi appartenenti alle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali vigono appositi regolamenti e nei limiti di quanto disciplinato dai regolamenti stessi.

  2. Le norme del presente regolamento non si applicano alla gestione delle spese di carattere riservato.

  3. Le funzioni di consegnatario non sono...

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