LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Coming into Force01 Gennaio 1995
Enactment Date23 Dicembre 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/12/30/094G0760/CONSOLIDATED/20160128
Published date30 Dicembre 1994
Official Gazette PublicationGU n.304 del 30-12-1994 - Suppl. Ordinario n. 174
CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Esenzioni)

  1. Al comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole "lire 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di piu' confezioni".

  2. Al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la parola "100.000" e' sostituita dalla seguente "70.000".

  3. Il comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dai seguenti:

    "16. A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di eta' inferiore a sei anni e di eta' superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. Sono altresi' esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi e i titolari di pensioni sociali. Sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15, purche' appartenenti ad un nucleo familiare, con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico, i titolari di pensioni al minimo di eta' superiore a sessanta anni e i disoccupati. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto.

    16-bis. Sono altresi' esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, comprese le vaccinazioni di comprovata efficacia, di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come sostituito dal comma 16-quinquies del presente articolo, e all'articolo 5 del citato decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991.

    16-ter. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10 lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di piu' confezioni nonche' per prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15.

    16-quater. I direttori generali e i commissari straordinari delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dispongono verifiche sulla regolarita' delle prescrizioni, in regime di esenzione, dei medici convenzionali e dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, inoltre attivano attraverso gli organi preposti controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni di esenzione apposte sul retro delle ricette previste dal comma 16. In caso di violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dal codice penale.

    16-quinquies. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Sono esenti da ticket tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le prestazioni specialistiche in corso di gravidanza fruite presso le strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o accreditate dal Servizio sanitario nazionale, secondo il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanita' 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984"".

  4. E' confermata l'esenzione disposta dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, relativamente agli accertamenti del possesso dei requisiti di idoneita' da parte dei giovani che si avviano all'attivita' sportiva agonistica nelle societa' dilettantistiche.

  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanita' provvede con proprio decreto ad aggiornare il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanita' 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984.

Art 2.

(Prestazioni specialistiche)

  1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e' sostituito dal seguente:

"3. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. Ogni ricetta puo' contenere fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Per le prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione ogni ricetta non puo' contenere piu' di sei tipi di prestazioni; per ciascun tipo di prestazione il numero massimo di sedute, anche in caso di cicli terapeutici, e' fissato in un numero non superiore a dodici".

Art 3.

(Ospedali).

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni provvedono, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla disattivazione o alla riconversione degli ospedali che non raggiungevano alla data del 30 giugno 1994 la dotazione minima di 120 posti letto, esclusi quelli specializzati, e quelli per i quali la regione ha gia' programmato la strutturazione con dotazione di posti-letto superiore a 120, anche operando le eventuali conseguenti trasformazioni di destinazione in servizi sanitari ambulatoriali e in strutture non ospedaliere. Le regioni, sulla base di criteri di classificazione degli ospedali specializzati stabiliti con decreto del Ministro della sanita' da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicano l'elenco regionale degli ospedali specializzati. Scaduto un ulteriore termine di trenta giorni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', esercita i poteri sostitutivi. La presente disposizione si applica alle singole strutture ospedaliere, ancorche' accorpate ai fini funzionali ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni. In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane e delle isole minori, ed alla densita' e distribuzione della popolazione, le regioni possono autorizzare il mantenimento in attivita' dei suddetti ospedali.

  2. Qualora le regioni non provvedano, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', previo invito alle regioni ad adottare le misure adeguate, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari ad acta per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, individuati sulla base delle rilevazioni ufficiali del sistema informativo sanitario; in tale ultima ipotesi si applica alla regione una riduzione pari al 30 per cento della eventuale quota spettante del fondo di riequilibrio di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

  3. Al personale risultato in esubero a seguito delle disattivazioni o delle riconversioni di cui al comma 1 si applicano le misure di mobilita' previste dalla normativavigente, esperite le quali le regioni adottanomisure di mobilita' di ufficio da applicare prioritariamente all'interno dell'unita' sanitaria locale e successivamente nell'ambito del territorio regionale. Il personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio e' collocato in disponibilita' ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Le procedure sono completate entro sessanta giorni dalla data delle disattivazioni e delle riconversioni di cui ai commi 1 e 2. Scaduto tale termine il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT