DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1979, n. 718 - Approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato

Coming into Force10 Febbraio 1980
End of Effective Date11 Gennaio 2003
Enactment Date30 Novembre 1979
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/01/26/079U0718/CONSOLIDATED/20021113
Published date26 Gennaio 1980
Official Gazette PublicationGU n.25 del 26-01-1980
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, col quale e' stato istituito il Provveditorato generale dello Stato;

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, che approvano rispettivamente le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed il relativo regolamento;

Visto il regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, che approva il regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle amministrazioni centrali;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, sulla riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio;

Udito il parere della Corte dei conti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato che, vistato dal Ministro del tesoro, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Dalla stessa data sono abrogate le norme del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, e successive modificazioni, nonche' ogni altra disposizione, incompatibile con quelle contenute nell'annesso regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 novembre 1979 PERTINI COSSIGA - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1980 Atti di Governo, registro n. 25, foglio n. 10

Art 1.

Articolo unico PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2002 N. 254

Regolamento gestioni cassieri e consegnatari delle amministrazioni dello Stato

REGOLAMENTO PER LE GESTIONI DEI CASSIERI E DEI CONSEGNATARI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Art 1. - Amministrazione delle spese per il funzionamento degli uffici

L'amministrazione delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro - rubrica "Servizi del Provveditorato generale dello Stato", per acquisto di carta, cancelleria, stampati e altro materiale d'ufficio, per acquisto, noleggio e manutenzione di mobili e simili, macchine da ufficio, apparecchiature per telecomunicazioni e di quanto altro possa occorrere per il funzionamento delle amministrazioni dello Stato, escluse quelle con ordinamento autonomo, spetta al Provveditorato generale dello Stato.

L'amministrazione delle somme per le spese indicate al precedente comma eventualmente stanziate in altre rubriche dello stato di previsione del Ministero del tesoro ovvero negli stati di previsione della spesa di altri Ministeri o gravanti su fondi di gestioni speciali spetta alle singole amministrazioni tenute a provvedervi, previa l'autorizzazione di cui all'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, sostituito con legge 29 giugno 1940, n. 802, ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140.

L'amministrazione delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero per la manutenzione dei locali spetta al competente dirigente, nei limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art 1 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2002 N. 254
Art 2. - Cassieri e consegnatari

I beni mobili dello Stato di cui alla lettera a) dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono assunti in carico da agenti denominati consegnatari.

I valori sono affidati ad agenti denominati cassieri.

Qualora si tratti di gestioni di modesta entita', i beni mobili ed i valori suddetti sono affidati ad un unico agente denominato consegnatario cassiere, con l'osservanza delle norme previste per i consegnatari e per i cassieri.

In ogni amministrazione centrale vi puo' essere un sole consegnatario ed un solo cassiere; in ciascun ufficio periferico un solo consegnatario.

Per gli uffici centrali che abbiano struttura autonoma o ubicazione distinta da quella dell'amministrazione cui appartengono, si procede alla nomina di appositi consegnatari e cassieri, ferma restando la norma di cui al terzo comma. Per magazzini, le tipografie, i laboratori, le officine statali e i centri meccanografici ed elettronici si procede alla nomina di appositi consegnatari.

Non e' ammessa la facolta' di delega delle proprie funzioni da parte dei consegnatari e dei cassieri, rimanendo ferma in ogni caso la personale responsabilita' dei medesimi e dei loro sostituti.

Art 2 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2002 N. 254
Art 3. - Nomina dei cassieri, dei consegnatari e dei loro sostituti

Gli incarichi di consegnatario, di consegnatario-cassiere e di cassiere sono conferiti, per le amministrazioni centrali, con decreto del Ministro competente. Copia del decreto va tra smesso al Provveditorato generale dello Stato.

Negli uffici periferici con competenza territoriale provinciale o maggiore, l'incarico di consegnatario e' conferito con provvedimento formale del titolare dell'ufficio periferico, da comunicarsi al Provveditorato generale dello Stato. Per i restanti uffici le funzioni di consegnatario sono esercitate a tutti gli effetti del presente regolamento dal rispettivo titolare.

Con l'atto di conferimento dell'incarico di consegnatario o di cassiere viene anche designato l'impiegato incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Tutti i provvedimenti di conferimento dell'incarico devono essere sottoposti, per il visto, al controllo preventivo:

delle ragionerie centrali, se emessi da amministrazioni centrali;

delle ragionerie regionali o delle ragionerie provinciali dello

Stato, a seconda che siano emessi, rispettivamente, da uffici

periferici con competenza territoriale maggiore di quella provinciale, oppure provinciale.

Detti provvedimenti sono successivamente inoltrati, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti o alle delegazioni regionali della stessa, a seconda che siano stati emessi da amministrazioni centrali o da uffici periferici.

Art 3 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2002 N. 254
Art 4. - Durata degli incarichi e personale al quale sono conferiti

Gli incarichi di consegnatario e di cassiere sono conferiti, per un periodo di cinque anni, a personale dei ruoli della amministrazione cui sono dati in uso o appartengono i mobili ed i valori e possono essere rinnovati.

Per le amministrazioni centrali, gli incarichi predetti sono conferiti ad impiegati della carriera di concetto e, solo in via eccezionale, ad impiegati della carriera direttiva, con esclusione di quelli aventi qualifica dirigenziale.

Per gli uffici di cui al quinto comma del precedente art. 2 gli incarichi possono essere conferiti, in relazione a particolari circostanze, anche ad impiegati appartenenti alla carriera esecutiva.

Per gli uffici periferici con competenza territoriale provinciale o maggiore, l'incarico di consegnatario e' conferito ad impiegati della carriera di concetto e, in relazione a particolari circostanze, anche ad impiegati della carriera esecutiva.

I sostituti dei...

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