IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, col quale e' stato istituito il Provveditorato generale dello Stato;
Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, che approvano rispettivamente le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed il relativo regolamento;
Visto il regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, che approva il regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle amministrazioni centrali;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, sulla riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio;
Udito il parere della Corte dei conti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: Articolo unico
E' approvato l'annesso regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato che, vistato dal Ministro del tesoro, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla stessa data sono abrogate le norme del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, e successive modificazioni, nonche' ogni altra disposizione, incompatibile con quelle contenute nell'annesso regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 novembre 1979 PERTINI COSSIGA - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1980 Atti di Governo, registro n. 25, foglio n. 10