LEGGE 29 giugno 1940, n. 802 - Modificazioni all'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058, e alla legge 24 marzo 1932-X, n. 273, circa il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato

Coming into Force30 Luglio 1940
Published date15 Luglio 1940
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1940/07/15/040U0802/CONSOLIDATED/19470923
Enactment Date29 Giugno 1940
Official Gazette PublicationGU n.164 del 15-07-1940
Articoli

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

L'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058, e' sostituito come segue:

«Tutte le spese di ufficio necessarie alle Amministrazioni centrali ed agli Uffici provinciali debbono essere preventivamente autorizzate dal Provveditorato:

  1. con l'approvazione dei fabbisogni preventivi per le spese di carattere ordinario escluse quelle di carattere fisso o continuativo o calcolate a tariffa, per le quali vengono concesse assegnazioni a forfait come all'articolo seguente, e quelle inferiori a lire 2000 facenti carico ai capitoli non amministrati dal Provveditorato stesso.

  2. con autorizzazioni concesse caso per caso per le spese di carattere eccezionale, superiori pero' alle lire 2000, quando facciano carico a capitoli non amministrati dal Provveditorato;

  3. con l'approvazione dei fabbisogni per le somministrazioni di materiali da farsi direttamente dal Provveditorato.

«I fabbisogni preventivi di cui alle lettere a) e c) dovranno essere trasmessi entro i termini che saranno stabiliti dal Provveditorato.

Il pagamento delle spese predette potra' essere effettuato con mandati diretti o con ordini di accreditamento a favore dei funzionari incaricati di eseguirle. I consegnatari e vice-consegnatari delle Amministrazioni centrali potranno, quindi, provvedere al pagamento delle spese cosi' approvate anche per somme eccedenti i limiti fissati dal R. decreto 20 ottobre 1924-II, n. 1796

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Art 1.

L'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058, e' sostituito come segue:

«Tutte le spese di ufficio necessarie alle Amministrazioni centrali ed agli Uffici provinciali debbono essere preventivamente autorizzate dal Provveditorato:

  1. con l'approvazione dei fabbisogni preventivi per le spese di carattere ordinario escluse quelle di carattere fisso o continuativo o calcolate a tariffa, per le quali vengono concesse assegnazioni a forfait come all'articolo seguente, e quelle...

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