I poteri delle autorità politico-amministrativa e giudiziaria

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CAPITOLO SETTIMO
I POTERI DELLE AUTORITÀ
POLITICO-AMMINISTRATIVA
E GIUDIZIARIA
1. La precettazione: l’evoluzione normativa
Prima dell’entrata in vigore della 1. n. 146/90 l’intervento del potere pub-
blico all’interno del conitto sindacale trovava la sua legittimazione in due di-
sposizioni normative mediante le quali si attribuiva (tali disposizioni sono solo
in parte ancora in vigore) al prefetto il potere di adottare, nei casi di urgenza o
grave necessità pubblica, i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine
pubblico e della sicurezza pubblica. Il riferimento è all’art. 2 testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza356 e all’articolo 20 del testo unico della legge comu-
nale e provinciale357. La prima disposizione attribuisce al Prefetto, nei casi di
urgenza e per grave necessità pubblica, il potere di adottare i provvedimenti in-
dispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza; mentre
la seconda attribuiva, sempre al Prefetto, il potere di adottare ordinanze di carat-
tere contingibile ed urgente in materia di edilizia, polizia locale e igiene per
motivi di sanità e sicurezza pubblica. I provvedimenti legittimati dalle due di-
sposizioni, riconducibili entro la più ampia categoria concettuale delle c.d. «or-
dinanze libere», erano accomunati, in primo luogo, dalla mancanza di predeter-
minazione del loro contenuto ad opera della legge, essendo questo rimesso alla
scelta discrezionale dell’organo agente secondo quanto richiesto dalle circo-
stanze – diverse da caso a caso – che ne impongono l’emanazione; in secondo
luogo, dalla mancanza di descrizione delle circostanze, a loro volta, non previste
356 v. r.d. 18 giugno 1931 n. 773
357 v. r. d. 3 marzo 1934 n. 383, abrogato dall’art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che
peraltro ha previsto l’attribuzione di tale potere in capo al Sindaco. Ai sensi dell’art. 54, comma
2, del predetto decreto “il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel
rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al
fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’ese-
cuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubbli-
ca” e, ai sensi del comma 10, “ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il
prefetto provvede con propria ordinanza
210 Lo sciopero nei servizi essenziali
da speciche disposizioni di legge358. È evidente, come l’utilizzazione di tali
provvedimenti, in ipotesi di controversie sindacali, sia stata aspramente criticata
dalla dottrina, soprattutto, in considerazione dell’ampia discrezionalità riservata
all’organo precettante. Le varie censure sollevate359 tuttavia, non sono state ac-
colte dalla Corte Costituzionale che ha sancito la legittimità costituzionale sia
dell’art. 2 t.u.p.s. del 1931, n. 773360 sia del citato art. 20 r.d. 3 marzo 1934 n.
383 anche allorquando siano utilizzati per limitare il diritto di sciopero. Secondo
la Corte, infatti, l’art. 20 del T.U. della legge comunale e provinciale “non ha
alcun necessario riferimento al diritto di sciopero, l’esercizio del quale può
semplicemente rappresentare talora (…) una delle svariatissime situazioni su-
scettibili di dare occasione all’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente
nelle materie (…) indicate361, i particolari limiti apposti all’esercizio del diritto
di sciopero possono derivare tanto dall’applicazione dell’art. 20 del T.U. comu-
nale e provinciale del 1934 che, espressamente, indica fra i motivi legittimanti
l’ordinanza quelli di sanità – in questo caso il fondamento è rintracciabile
nell’art. 32 della Costituzione – quanto dall’applicazione dell’art. 2 del T.U. di
P.S., laddove fa riferimento ai motivi di sicurezza, anche questi riconducibili
all’integrità sica ed alla incolumità delle persone.
1.1. La disciplina della precettazione prima dell’emanazione della
Quando nel 1990 il legislatore ha dettato le norme di disciplina dell’esercizio
del diritto di sciopero nel settore dei servizi pubblici essenziali, ha rivisto com-
pletamente le disposizioni già esistenti relative all’istituto della precettazione,
stabilendo così una disciplina speciale applicabile nel solo ambito degli scio-
peri362. Il legislatore, pertanto, ha denito compiutamente la procedura per
358 cfr., Rescigno, Ordinanze e provvedimenti di necessità ed urgenza, NNDI, Utet, 1965, vol.
XII, 91
359 per tutti v. Ferrante, I presupposti per l’esercizio del potere di precettazione e il contenuto
dell’ordinanza: gli effetti della pronuncia dei garanti e quelli della contrattazione collettiva, in
QDLRI, 1992, n.12, 81
360 v. Corte cost., 27 maggio 1961, n. 26, in Giur. cost., 1961, 525
361 v. Corte cost., 12 gennaio 1977, n. 4, in Foro it., 1977, 1, 276. In dottrina per alcuni com-
menti alla sentenza vedi: Vallebona, Apporto della giurisprudenza costituzionale al diritto del la-
voro, 1988, 113; Polacco, Legge e provvedimento amministrativo in materia di sciopero, in Giur.
cost, 1977, I, 264; Carlassare, Ordinanze prefettizie e diritto di sciopero, in Giur. cost, 1977, I,
258; Pizzorusso, Venti anni dopo, in Foro It., 1977, I, 276; Corso, Sciopero nei pubblici servizi e
“precettazione“ prefettizia, in Dir. Giust., 1978, 433. In precedenza, Corte cost. sentenza n.8 del
1956, che ammise la legittimità dell’art.2 ma indicò la necessità di un riesame legislativo della
materia che tenesse conto del rispetto dei principi generali dell’ordinamento, nonché limitasse nel
tempo l’efficacia di questi provvedimenti, richiedendo un’adeguata motivazione; v. anche Corte
cost., 28 dicembre 1962, n. 123 – 17 marzo 1969 n. 31, Corte Cost., 3 agosto 1976 n. 222
362 Romagnoli, Art.8 in Romagnoli-Ballestrero, “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali”. Commentario della Costituzione (Art.40, supplemento l.146/90),
1994, Bologna-Roma: Zanichelli, Il Foro italiano, cit., 231

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