Le regole dello sciopero

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CAPITOLO TERZO
LE REGOLE DELLO SCIOPERO
1. Le fonti
Quali regole devono essere osservate per proclamare, effettuare o revocare
uno sciopero in un’azienda che eroga un servizio pubblico essenziale?
La domanda può apparire peregrina solo a chi non si sia mai concretamente
confrontato con il problema, e dunque non può rendersi conto della varietà delle
fonti normative, della complessità delle regole, e dell’estremo (e a volte esaspe-
rato) grado di procedimentalizzazione subìto dallo sciopero nei servizi essen-
ziali a seguito del varo della L.146/1990 e della L.83/2000.
Le regole dello sciopero sono dettate da una pluralità di fonti.
Vi sono, anzitutto, le regole generali ssate direttamente dalla legge. Ma vi
sono, poi, le regole speciche per singoli settori, o addirittura per singole
aziende, contenute negli accordi delle parti, nei codici di autoregolamentazione
dei lavoratori autonomi, ovvero nelle regolamentazioni provvisorie della Com-
missione di garanzia: vi sono, inne, e non sono poche, regole generali ssate
dalla Commissione stessa attraverso la propria attività “di indirizzo”, e regole
speciche enucleate dalla medesima Commissione nell’ambito della propria at-
tività interpretativa della legge e degli accordi.
La complessità di questa successione di piani e livelli è tale, da presentare
problemi di gestione anche per le maggiori organizzazioni sindacali, e soprat-
tutto per le strutture territoriali e locali, inevitabilmente meno attrezzate sul
piano giuridico-formale. Non parliamo, poi, delle difcoltà che incontrano le
rappresentanze sindacali aziendali, composte da sindacalisti non professionisti,
laddove si provino a proclamare scioperi senza l’assistenza delle strutture di
categoria.
Per quanto possa apparire singolare, peraltro, i problemi sono spesso ampli-
cati dai soggetti dell’autonomia collettiva, visto che non di rado gli accordi
stipulati tra le parti risultano molto più stringenti delle regolamentazioni provvi-
sorie dettate dalla Commissione di garanzia (ad esempio, in tema di procedure
preventive rispetto alla proclamazione dello sciopero, ovvero di periodi di “fran-
chigia” nei quali è inibito lo sciopero).
66 Lo sciopero nei servizi essenziali
1.1. L’accordo
Ai sensi dell’art.2, co,2, L.146/1990, “le amministrazioni e le imprese eroga-
trici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle nalità indicate nel
comma 2 dell’articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze
della sicurezza, nonché della salvaguardia dell’integrità degli impianti, concor-
dano nei contratti collettivi e negli accordi … le prestazioni indispensabili che
sono tenute ad assicurare nell’ambito dei servizi di cui all’articolo 1, le moda-
lità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adem-
pimenti di cui al comma 1 del presente articolo”.
La tecnica legislativa, ammettiamolo, non è delle migliori.
Il senso della norma, tuttavia, è chiaro: gli accordi devono indicare quali
prestazioni indispensabili debbano essere assicurate in occasione di sciopero in
un determinato servizio essenziale, le concrete modalità di erogazione di dette
prestazioni indispensabili, nonché le altre misure che assicurino il contempera-
mento tra il diritto di sciopero dei lavoratori e i diritti dei cittadini utenti del
servizio.
Tra le suddette “altre misure”, la norma individua espressamente l’eventuale
indicazione della quota di personale che deve astenersi dallo sciopero, l’altret-
tanto eventuale indicazione di “forme di erogazione periodica” del servizio in
occasione di sciopero, nonché l’obbligo di denire sia gli “intervalli minimi”
che devono intercorrere tra uno sciopero e l’altro, sia le procedure di raffredda-
mento e conciliazione che devono essere esperite prima della proclamazione
dello sciopero (obblighi, questi ultimi, introdotti dalla L. n.83/2000).
Insomma, le concrete modalità di esercizio del diritto di sciopero nei servizi
essenziali devono essere tendenzialmente individuate attraverso accordi tra sin-
dacati dei lavoratori e aziende erogatrici dei vari servizi.
Ai sensi dell’art.2, co.4, gli accordi devono essere “comunicati tempestiva-
mente alla Commissione a cura delle parti interessate”. La Commissione di
garanzia, infatti, ha il compito di valutare il contenuto di detti accordi e, ove ne
ravvisi l’adeguatezza45, di dichiararli “idonei” ad assicurare il contemperamento
del diritto di sciopero con i diritti costituzionali dei cittadini utenti del servizio
(e anche, pur se su questo spesso si sorvola, ad assicurare le “esigenze della
sicurezza” e la “integrità degli impianti”).
Logico corollario dell’efcacia erga omnes assunta dalle regole dichiarate
idonee dalla Commissione di garanzia46 è che nello stesso settore, e a più forte
ragione nella stessa azienda, può operare un unico accordo.
Ovviamente, la Commissione nulla ha obiettato laddove esigenze interne
all’autonomia collettiva abbiano consigliato che lo stesso testo regolamentare
venisse trasfuso in accordi separati, sottoscritti da diverse organizzazioni sinda-
cali in tempi diversi; in tali casi, l’accordo è stato considerato unico pur se sot-
45 v. infra capitolo sesto, par. 2
46 v. infra, capitolo sesto, par. 2
Le regole dello sciopero 67
toscritto da diverse organizzazioni sindacali in momenti successivi47, ovvero è
stata riutata una nuova dichiarazione di idoneità dell’accordo successivamente
sottoscritto, con semplice rinvio alla precedente valutazione48.
Laddove, invece, un’azienda abbia sottoscritto con diverse organizzazioni
sindacali accordi distinti non perfettamente identici, la Commissione o ha rite-
nuto operante solo la parte comune ai due accordi (senza procedere a una for-
male dichiarazione di idoneità)49, ovvero non ne ha valutato idoneo alcuno50,
invitando in quest’ultimo caso tutte le parti interessate a raggiungere un unico
accordo e poi, caduto nel vuoto l’invito, procedendo al varo di una regolamen-
tazione provvisoria51.
1.1.1. Il codice di autoregolamentazione
Ai sensi dell’art. 2-bis L.146/1990 (introdotto dalla L.83/2000, che ha esteso
l’applicazione della legge ai lavoratori autonomi), “l’astensione collettiva dalle
prestazioni … da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli impren-
ditori, che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all’articolo 1, è
esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle presta-
zioni indispensabili di cui al medesimo articolo”.
A tali ni, le associazioni e gli organismi rappresentativi delle diverse cate-
gorie del lavoro autonomo, la cui attività incida sulla funzionalità di servizi es-
senziali, devono adottare “codici di autoregolamentazione che realizzino, in
caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui all’articolo 1”. Al pari dei sindacati dei lavo-
ratori subordinati, insomma, anche le organizzazioni rappresentative del lavoro
autonomo devono dotarsi di regole che valgano ad assicurare il contempera-
mento tra il diritto alla “astensione collettiva dalle prestazioni, ai ni di prote-
sta o di rivendicazione di categoria”, e il diritto dei cittadini alla funzionalità di
determinati servizi essenziali.
Il contenuto dei codici di autoregolamentazione deve essere lo stesso degli
accordi: i codici, cioè, devono indicare le prestazioni indispensabili assicurate in
caso di astensione dal lavoro, determinare gli intervalli minimi tra un’astensione
e l’altra, e individuare le “altre misure” idonee ad assicurare il pur parziale go-
dimento dei diritti costituzionali dei cittadini. Unica eccezione, le procedure di
raffreddamento e conciliazione, che abbastanza singolarmente non sono previste
in caso di astensione collettiva dei lavoratori autonomi.
Come avviene per gli accordi sindacali, anche i codici di autoregolamenta-
zione sono sottoposti alla valutazione della Commissione di garanzia, e dunque
47 v. delibera n.04/148; delibera n.05/391
48 v. verbale n.525 del 3 dicembre 2003, punto 18.1
49 v. delibera n.06/430
50 v. delibera n.06/350
51 vicenda che ha riguardato TRAMBUS, azienda di trasporto locale di Roma

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