La Commissione di Garanzia

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CAPITOLO SESTO
LA COMMISSIONE DI GARANZIA
1. La Commissione di Garanzia nel panorama delle autorità ammi-
nistrative indipendenti
L’apparizione delle Autorità amministrative indipendenti è stata un vero e
proprio “fenomeno” giuridico, cui il legislatore ha dato luogo senza seguire un
disegno preciso né aderendo ad un modello predenito. Scorrendo infatti le
leggi con le quali sono state introdotte le varie autorità si percepisce chiara-
mente come l’impulso a legiferare fosse dettato dal clima politico e dalle esi-
genze proprie di ciascun momento storico287. La connotazione di emergenza
propria degli interventi legislativi con i quali sono state istituite le varie Autho-
rities ha portato, pertanto, alla realizzazione di un quadro frammentato nel quale
ciascun organismo mantiene specicità e peculiarità proprie, anche in relazione
ai compiti afdatigli288. È in questo panorama che nel 1990 si inserisce la Com-
missione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pub-
blici essenziali. Prima di vericare se e in quali termini la Commissione di Ga-
ranzia possa immettersi a pieno titolo nel novero delle Aturoità amministrative
indipendenti è opportuno ripercorrere brevemente l’iter che ne ha portato all’isti-
tuzione289.
L’idea di prevedere nell’ambito della disciplina del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali, la costituzione di un organismo inedito con compiti
287 D’Alberti, voce Autorità indipendenti (dir. amm.), in Enciclopedia Giuridica Treccani, Ro-
ma, vol. VI, 1997, p. 1. In generale sul tema v. Clarich, Autorità indipendenti. Bilancio e prospet-
tive di un modello, Bologna, 2005.
288 D’Atena, in Le Autorità amministrative indipendenti, Roma, 2000, p. 19.
289 infra, capitolo primo, par.2 – L’iter è stato lungo e denso di incertezze tanto che l’organi-
smo previsto e disciplinato dagli artt. 12 e 13 della legge 146/1990 – successivamente modificati
dalla legge 83/2000 – ricorda solo lontanamente quella “agenzia” indipendente, alla quale i primi
progetti di legge avevano attribuito il delicato compito di intervenire in veste di mediatore nei
conflitti che agitano il settore dei servizi pubblici.
186 Lo sciopero nei servizi essenziali
e poteri variamente rafgurati poteva già rintracciarsi nei molteplici progetti
legislativi che nel corso degli anni hanno accompagnato il dibattito in materia.
In una sola proposta non veniva contemplata l’istituzione di alcuna commis-
sione o agenzia destinata ad operare nel settore; peraltro, proprio la mancanza di
un simile organismo di mediazione implicava un più penetrante intervento del
Governo, con il conseguente rischio di un più largo uso della precettazione. In
caso di conitto, infatti, le associazioni sindacali avrebbero potuto sollecitare le
autorità governative per l’esperimento del tentativo di conciliazione con le asso-
ciazione dei datori di lavoro290. Gli altri progetti di legge, invece, pur preve-
dendo l’istituzione di un “organo di tipo nuovo”291 ed assestandosi, dunque, su
una stessa scelta di fondo nivano per delineare modelli diversi fra loro. Così, il
d.d.l. 29 luglio 1987, n. 317 d’iniziativa del senatore Giugni – ispirandosi
all’esperienza nord americana dei fact-nding boards292 – non prevedeva l’intro-
duzione di una struttura stabile, ma di commissioni ad hoc con poteri di inchie-
sta sullo svolgimento di specici conitti collettivi e di eventuale sollecitazione,
del potere di precettazione riservato, anche in questo contesto, all’autorità am-
ministrativa. Le indicazioni critiche rispetto a questo schema verranno raccolte
in gran parte nel Parere del 18 dicembre 1987 redatto dal Comitato dei giuristi,
nominato da Cgil, Cisl e Uil, su cui poi le tre confederazioni baseranno la pro-
pria unitaria proposta del 28 gennaio 1988293 e nell’alquanto afne d.d.l. n. 2521
primo rmatario on. Ghezzi, presentato alla camera il 24 marzo 1988294. Idea
comune delle due proposte è la creazione di un organismo stabile, con plurimi
compiti da svolgere nella gestione della conittualità dei rapporti collettivi nel
settore dei servizi pubblici essenziali. In particolare il d.d.l. prevede l’istituzione
di una stabile “Agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici” i cui com-
ponenti sono scelti “all’interno di una rosa di nomi congiuntamente predisposta
dai rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale e da una delegazione del Governo” ed al quale sono attribu-
ite funzioni consultive tramite l’emanazione di giudizi e pareri; valutative di
quanto richiestole da commissioni contrattuali; di pubblicità tramite la stesura di
un rapporto da presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché suc-
cessivamente tramite costui alle Camere. Nella versione della legge in discus-
sione, approvata dal Senato il 14 luglio 1988 appaiono riprese e sviluppate le
linee di fondo dei vari disegni di legge ma, soprattutto, il nome di Commissione
per le relazioni sindacali nei servizi pubblici consente di capire come i compiti
afdati a tale organismo appaiono assai ampi, comprendendo anche la possibi-
lità di assolvere a funzioni di mediazione dei conitti collettivi.
290 cfr. art. 4 proposta di legge 16 luglio 1987, n. 1035
291 Ghera, I poteri e l’attività della Commissione di Garanzia, in Lav. inf., 1991, 31
292 Roccella, La composizione dei conflitti collettivi di lavoro, Roma, 1984, 56
293 D’Antona, Diritto di sciopero e collettività. Riflessioni a margine della proposta sindacale
sulla regolamentazione del conflitto nei servizi pubblici essenziali, in Foro it., 1988, V, 188
294 per un commento v. Sciarra, Il “conflitto fra gruppi” nei servizi pubblici essenziali, in Lav.
inf., 1988, 690

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