Il futuro prossimo venturo: riforma della L.146/1990 e linee guida del Governo

Pagine233-253
CAPITOLO OTTAVO
IL FUTURO PROSSIMO VENTURO:
RIFORMA DELLA L.146/1990
E LINEE GUIDA DEL GOVERNO
1. Nuove norme o una legge nuova?
La L.146/1990 è una buona legge che, malgrado alcune criticità in particolari
settori, viene generalmente rispettata. Nelle pagine precedenti ci siamo sforzati
di segnalarne i punti deboli e di indicare i possibili rimedi: una parziale riforma
con l’introduzione di nuove norme, appunto, che valgano a rafforzare un im-
pianto ancora vitale e in grado di sprigionare notevoli potenzialità.
Pochi giorni prima che questo volume andasse in stampa, tuttavia, il Go-
verno ha mostrato di essere di differente avviso, e di ritenere necessaria una
legge del tutto nuova.
Il 17 ottobre 2008 (un venerdì diciassette …), infatti, il Consiglio dei Mini-
stri ha approvato le “linee guida” di un disegno di legge-delega che si propone
espressamente l’obiettivo di “dare attuazione all’art.40 della Costituzione”. Un
obiettivo più che impegnativo, come si vede (pur se viene subito da osservare
che anche la L.146/1990 rappresenta “attuazione” dell’art.40 Cost.), che va ben
oltre il campo dei servizi essenziali proponendosi di investire “tutti i settori
produttivi”, e che mira a contemperare il diritto di sciopero non solo con gli
altri diritti costituzionali della persona, ma anche con quelli “della impresa”.
Il Governo ha annunciato di voler “sentire” le parti sociali prima di varare un
vero e proprio articolato normativo. Nei prossimi mesi, dunque, si vedrà se,
quanto e con quali tempi cambierà la legge sullo sciopero. Oggi, ci si può espri-
mere solo sullo scarno testo di “linee guida” varato dal Consiglio dei Ministri,
che per comodità del lettore si riporta in appendice, nonché su commenti e di-
chiarazioni del Ministro del Welfare, on. Maurizio Sacconi.
Quel che subito si può dire, è che il rischio più volte paventato nelle pagine
precedenti si sta materializzando. Da anni, le confederazioni sindacali maggior-
mente rappresentative appaiono incapaci di proporre soluzioni condivise per
rendere più efcace il contemperamento tra il diritto di sciopero e gli altri diritti
costituzionali della persona. E da anni, gridano “al lupo, al lupo” nei confronti
della Commissione di garanzia, additata al pubblico ludibrio solo perché cerca
234 Lo sciopero nei servizi essenziali
di assicurare il rispetto di una legge imperfetta ma non certo da buttar via. Eb-
bene, altro che Commissione di garanzia! Adesso il lupo sta arrivando davvero.
Ha zanne aflate e denti aguzzi. Ed è pronto a mordere a sangue le carni del
diritto di sciopero, facendo leva proprio sui gravi ritardi dei sindacati nel de-
nire norme e procedure che valgano a limitare l’abuso che alcuni soggetti collet-
tivi vanno facendo di quel diritto sulla pelle dei cittadini.
Nei capitoli precedenti abbiamo ripetutamente sottolineato l’esigenza di un
maggiore equilibrio tra i diritti costituzionali dei cittadini utenti e quelli dei cit-
tadini lavoratori, sforzandoci di indicare le strade necessarie a perseguirlo. In
questo capitolo conclusivo, dunque, intendiamo limitarci a porre a confronto le
nostre idee di parziale riforma della normativa sullo sciopero con le linee di
radicale mutamento proposte dal Governo.
2. Una Commissione di garanzia più autorevole o un nuovo organo
(in)dipendente?
Le organizzazioni sindacali rischiano di dover amaramente rimpiangere la
tanto bistrattata Commissione di garanzia. Il Governo, infatti, intende dare vita
a un organismo totalmente nuovo denominato di
lavoro>, “che prende il posto della Commissione di garanzia”.
A quel che è dato capire (poco …), al nuovo organo verrebbero attribuite
“funzioni di natura arbitrale e conciliativa, anche obbligatorie”. Il che, lascia a
dir poco perplessi. Se, infatti, sarebbe auspicabile un rafforzamento delle mode-
ste funzioni di mediazione del conitto oggi attribuite alla Commissione di ga-
ranzia (da nalizzare esclusivamente, peraltro, a una migliore tutela dei cittadini
utenti dei servizi pubblici), l’introduzione ex-lege di forme di arbitrato obbliga-
torio non appare compatibile con l’attuale quadro costituzionale.
Quel che è più negativo, peraltro, è che l’attuale Autorità di garanzia sembre-
rebbe (il condizionale è d’obbligo) destinata a diventare una sorta di super-arti-
colazione del Ministero del Lavoro. In tal senso depongono sia le linee guida
del Governo, secondo cui la futura Commissione per le relazioni di lavoro do-
vrebbe “avvalersi … di strutture e personale del Ministero”, sia soprattutto gli
intenti palesati poco tempo fa dall’on. Sacconi, secondo il quale l’istituenda
Commissione dovrebbe essere una “Agenzia nella sua composizione centrale
presso il Ministero del Lavoro”.415
È persino superuo rilevare che se questo fosse davvero l’intendimento del
Governo e il progetto venisse realizzato, l’Autorità di garanzia perderebbe quelle
caratteristiche di autonomia e indipendenza dal potere esecutivo che la legge
istitutiva le ha conferito in ragione della delicatezza dei diritti di cui dispone, e
415 Sacconi, Le regole dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. A proposito di un recente
libro di Antonio Vallebona, in Diritto delle Relazioni Industriali, n.2/2008, p.1

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