Le forme particolari di astensione dal lavoro

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CAPITOLO QUARTO
LE FORME PARTICOLARI
DI ASTENSIONE DAL LAVORO
1. Lo sciopero generale e il suo inquadramento giuridico
I molteplici scioperi generali proclamati nel corso degli anni dai maggiori
sindacati dei lavoratori italiani hanno imposto ai garanti la necessità di confron-
tarsi con tale fenomeno di lotta sociale al ne di delineare i conni che, nel
settore dei servizi pubblici essenziali, consentono di ritenere legale lo svolgersi
dell’azione158.
La riessione dei garanti trova il suo punto di partenza nella denizione del
rapporto fra sciopero generale e legge 146/1990: in particolare – nel silenzio
della legge, lo sciopero generale può essere considerato una fattispecie “spe-
ciale” di sciopero alla quale, pertanto, non risultano applicabili in tutto o in
parte le disposizioni della legge 146/1990 159? Il testo di legge, infatti, mentre
consente di ritenere che le prescrizioni in esso contenute trovino integrale appli-
cazione nei confronti dei singoli settori che erogano servizi pubblici essenziali,
non consente di approdare “facilmente” allo stesso risultato nel caso in cui i
settori non siano coinvolti singolarmente da un’azione di sciopero bensì siano
coinvolti tutti insieme160.
158 il problema dello sciopero generale è all’attenzione della Commissione di garanzia da sem-
pre ma è diventato urgente dal momento dell’insediamento della stessa nella sua allora nuova
composizione nel marzo del 2003 (Per un quadro sulla problematica vedasi Martone, Prima biso-
gna fare chiarezza, (la Commissione pronta ad ascoltare le indicazioni delle confederazioni sulla
bozza), in Il Sole 24 Ore, 11 settembre 2003, n. 249; per i primi indirizzi interpretativi in materia
v. delibera n. 01/152
159 v. Rusciano, Sciopero generale, legge 146 del ‘90 e rappresentatività sindacale, in Newslet-
ter Cgs, n. 1/2, gennaio — agosto 2003, 18
160 la fattispecie di sciopero generale alla quale si fa riferimento è caratterizzata dalla genera-
lità della protesta collettiva, sul presupposto di una effettiva larga adesione dei lavoratori di tutte
le categorie professionali, accompagnata da contingenti motivazioni di carattere economico —
politico o politico puro. V., le osservazioni di Liso., Sciopero generale e regole per il suo eserci-
zio, in Newsletter Cgs, n. 1-2, 17; Magnani, La Commissione di garanzia tra innovazione e ma-
nutenzione delle reglie, in Newsletter Cgs, n. 1-2, 5. V., anche Santoni, Quali regole applicare
116 Lo sciopero nei servizi essenziali
In difetto di una disciplina specica, il quadro giuridico entro il quale trac-
ciare i conni dello sciopero generale non potrà che essere ricostruito attraverso
un’interpretazione logico — sistematica che prenda le mosse da quello che è
considerato il “principio motore” della legge n. 146/1990 e cioè il contempera-
mento dell’esercizio del diritto di sciopero (riconosciuto e protetto dall’art. 40
Cost.) con i diritti della persona costituzionalmente tutelati (diritto alla vita, alla
salute, alla libertà, ecc.), dei quali è necessario “assicurarne l’effettività nel loro
contenuto essenziale161. In altre parole, l’esercizio del diritto di sciopero, qua-
lora l’astensione coinvolga i lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali, non
può pregiudicare il godimento di altri diritti della persona anch’essi costituzio-
nalmente protetti.
Questa nalità si pone in linea di continuità con la giurisprudenza della Corte
costituzionale che, al termine di una lunga evoluzione, aveva riconosciuto la ti-
tolarità del diritto di sciopero anche agli addetti a servizi pubblici essenziali ed
aveva espresso la necessità di limiti unicamente al suo esercizio, in relazione
alla doverosità di contemperare gli altri interessi in gioco. Il principio del con-
temperamento implica il riconoscimento che, in linea di principio, i diritti della
persona costituzionalmente tutelati presentano una determinata soglia di com-
primibilità, oltrepassata la quale il diritto deve considerarsi sostanzialmente va-
nicato. Ma, il fatto che ci debba essere un contemperamento comporta che un
problema di comprimibilità (ossia l’individuazione del grado di tollerabilità
della compressione) si ponga in modo analogo anche sul versante del diritto di
sciopero, considerato sia dal punto di vista delle ragioni per le quali viene eser-
citato, sia avendo riguardo alla rilevanza del numero dei lavoratori che lo at-
tuano. Pertanto, quando si parla di essenzialità della prestazione, non si fa rife-
rimento ad una soglia rigida, sempre uguale a se stessa, potendo risultare
diversamente collocata proprio per effetto del bilanciamento, nel quale in teoria
anche le diverse caratteristiche dello sciopero possono venire in rilievo162.
Il contemperamento è, per sua natura, un concetto elastico, variabile, sensi-
bile ai vari fattori, caratterizzato appunto da un’intensa storicità. Tale naturale
variabilità del contemperamento – a volte sancita direttamente dalla legge, altre
volte scaturita dagli accordi sindacali, altre volte ancora presa in considerazione
dalla Commissione di garanzia nelle sue valutazioni – comporta logicamente,
una proporzionata variabilità dei regimi giuridici applicabili alle diverse ipotesi
sullo sciopero generale?, 28, secondo il quale le più ampie finalità e il più ampio numero di lavo-
ratori aderenti a dei servizi coinvolti nello sciopero generale, non dovrebbe determinare in ogni
caso la configurazione di una gerarchia fra i conflitti, né la possibile prospettazione di criteri
preferenziali fra gli stessi sindacati, incompatibili con il dettato costituzionale e con la disciplina
della legge n. 146/1990, che non ricomprende diritti speciali
161 l’espressione è tratta da Liso, Sciopero generale e regole, cit., 14
162 così Liso, op. cit., p. 15. Occorre rilevare che “la soglia” di cui si sta parlando non è un
dato esistente a priori e che sebbene l’autonomia collettiva avrebbe potuto meglio provvedere ad
una sua efficace individuazione, il legislatore ha realizzato un complesso meccanismo incentrato
sul consenso delle parti. sociali e bilanciato dal molo affidato alla Commissione di. garanzia, dove
si cerca di riconoscere un certo ruolo anche alle associazioni degli utenti).
Le forme particolari di astensione dal lavoro 117
e forme di sciopero163. Tali differenziazioni trovano giusticazione ad esempio
nella diversa importanza che l’interprete attribuisce ai vari servizi essenziali (in-
dicati, in via esemplicativa nell’art. 1, comma 2) data la loro stretta connes-
sione con i diritti costituzionali dei cittadini — utenti, determinando una sorta di
gerarchia dell’ essenzialità; solitamente, ad esempio, servizi strumentali al di-
ritto alla vita o alla salute vengono ritenuti più importanti, per ovvi motivi, ri-
spetto a quelli strumentali alla libertà di circolazione oppure di comunicazione.
Occorre poi tener presente che non tutti i periodi dell’anno sono uguali per
tutti i servizi e per tutte le forme di sciopero (si pensi alle “franchigie”, stabilite
negli accordi sindacali e inerenti in particolar modo il settore dei trasporti); ne
deriva che in determinati periodi dell’anno, ad esempio nel periodo di vacanze
estive, il diritto del cittadino alla mobilità prevale nettamente sul diritto di scio-
pero. Inoltre, la nalità dello sciopero è sicuramente un elemento decisivo nella
logica del contemperamento. Si ricorda a tal proposito che, ai sensi dell’art. 4,
comma 4 quater, la Commissione di garanzia è chiamata a tener conto, tra i
criteri di valutazione dei comportamenti degli scioperanti, (per sanzionarli in
caso di valutazione negativa) le “cause di insorgenza del conitto”. Possiamo
quindi ritenere che, in presenza di una normativa concordata ed eteronoma, de-
cisamente complessa e articolata, quale appunto la legge n. 146 del 1990 spe-
cialmente dopo la riforma del 2000, sia possibile differenziare una disciplina
generale, contenente principi comunque applicabili a qualsivoglia tipologia di
conitto da una disciplina più particolareggiata, concepita proprio in relazione
alle caratteristiche del settore al quale essa è rivolta.
Sul piano pratico si tratta di individuare, in assenza di una denizione sicura,
in quali condizioni di rilevanza lo sciopero generale possa legittimare un con-
temperamento dove l’indispensabilità delle prestazioni venga individuata con
criteri distinti da quelli riguardanti le normali forme di sciopero. Per fare un
esempio si può chiedere se lo sciopero generale, proprio perché interessa la
generalità dei lavoratori, debba essere deliberato solamente da una o più confe-
derazioni dotate “tendenzialmente di diffusa rappresentanza”; ma, una volta data
per acquisita questa considerazione occorre ulteriormente chiedersi se tale scio-
pero debba essere considerato alla stessa stregua dello sciopero indetto in teoria
163 Rusciano, op. cit., p 20, osserva che altrimenti non si spiegherebbe la ragione di prevedere
una disciplina così articolata e complessa (per categorie, servizi ecc.), composta da norme di leg-
ge, codici di autoregolamentazione, accordi sindacali, regolamenti aziendali, ovvero di puntuali
valutazioni e provvisorie regolamentazioni della Commissione di garanzia. Sul carattere essenzia-
le dei servizi pubblici v. Rusciano, Utenti senza garanti, in Lav. dir., 1996, 50 e ss. L’autore osser-
va come il carattere “essenziale” di un servizio occupa nella legge una posizione di centralità che
va al di là dei confini applicativi della stessa. “L’indispensabilità, per la vita dei singoli e della
collettività, di un insieme di servizi via via più ampio ha, nel tempo, allargato la nozione di servi-
zio essenziale, accrescendone la rilevanza”. L’autore mette in evidenza il fatto che “più la nostra
società diventa società dei servizi, più la fruizione di quelli considerati essenziali incide sulla
partecipazione di ciascuno alla vita politica, economica e sociale, nella svolgimento della propria
personalità: finisce per essere quindi una delle condizioni dell’effettività della cittadinanza. Veda-
si però le perplessità di Cattaneo, voce Servizi Pubblici, in Enc. Dir., XLII, 1990, 372

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