DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2004, n. 15 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI», ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Coming into Force11 Febbraio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/01/27/004G0031/CONSOLIDATED/20180212
Published date27 Gennaio 2004
Enactment Date08 Gennaio 2004
Official Gazette PublicationGU n.21 del 27-01-2004
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 138;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 1;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, ed in particolare l'articolo 8;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in particolare l'articolo 90;

Ravvisata l'esigenza di operare modifiche e correzioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, rimanendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalita' giuridica di diritto pubblico, al fine di un migliore e piu' razionale svolgimento delle funzioni dell'ente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242

  1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 242 del 1999» e' sostituito dal seguente:

    1. Il CONI e' la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, anche d'intesa con la commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attivita' sportive, nonche' la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il CONI, inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.

    .

  2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Lo statuto disciplina le procedure per l'elezione del presidente e della giunta nazionale.».

  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 242 del 1999 e' soppressa la lettera e), e il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

    2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 6, comma 1, lettere c), c-bis) e c-ter) non possono restare in carica oltre due mandati. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

    2-bis. Il compenso spettante agli organi e' determinato con decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle vigenti direttive in materia.

    .

  4. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

    1. Il consiglio nazionale e' composto da:

    a) il presidente del CONI, che lo presiede;

    b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali;

    c) i membri italiani del CIO;

    d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attivita' sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attivita' sportive;

    e) tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI;

    f) cinque membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

    g) tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate;

    h) un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI.

    1-bis. Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del comma 1.

    .

  5. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    3. I componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in attivita' o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una federazione nazionale sportiva o ad una disciplina sportiva associata. Lo statuto garantisce l'equa rappresentanza di atlete e atleti.

    .

  6. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

    1. Il Consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica e disciplina e coordina l'attivita' sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive nazionali.

    1-bis. Il Consiglio nazionale elegge il...

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