LEGGE 31 gennaio 1992, n. 138 - Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)

Coming into Force21 Febbraio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/20/092G0193/ORIGINAL
Published date20 Febbraio 1992
Enactment Date31 Gennaio 1992
Official Gazette PublicationGU n.42 del 20-02-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Fino all'entrata in vigore della legge quadro sullo sport, spetta al Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) deliberare le norme di funzionamento e di organizzazione, l'ordinamento dei servizi, il regolamento organico e il regolamento di amministrazione e contabilita', anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni, e degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

  2. Sul regolamento organico sono sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

  3. Le delibere concernenti norme di funzionamento e di organizzazione e quelle concernenti l'ordinamento dei servizi sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo e divengono esecutive se il Ministro, nel termine di venti giorni dalla data di ricezione, non formula motivati rilievi per vizi di legittimita'.

  4. Le delibere concernenti il regolamento organico e il regolamento di amministrazione e contabilita', nonche' quelle con le quali il Consiglio nazionale del CONI definisce o modifica la dotazione organica del personale o dei dirigenti o il relativo trattamento economico, sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo, che vi provvede di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

  5. Le delibere di cui al comma 4 sono approvate, o vengono rinviate, con motivati rilievi, ai fini del riesame, entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine e' sospeso fino al momento in cui sono forniti i chiarimenti richiesti.

  6. Nel caso di rilievi riguardanti vizi di legittimita', devono essere espressamente indicate le disposizioni di legge che si ritengono violate.

  7. I controlli di cui ai commi 3, 4 e 5 sostituiscono quelli previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e da ogni altra disposizione di legge e di regolamento.

  8. Fatto salvo il disposto dei commi 3, 4 e 5, gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi.

  9. I contratti stipulati dal CONI e dalle federazioni sportive nazionali nell'esercizio delle proprie attivita' istituzionali sono disciplinati secondo le norme del diritto privato, con le modalita' e i controlli stabiliti dal regolamento di amministrazione e contabilita' e da apposite deliberazioni.

  10. Si applicano al CONI, in quanto compatibili, le...

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