LEGGE 29 marzo 1983, n. 93 - Legge quadro sul pubblico impiego

Coming into Force21 Aprile 1983
Enactment Date29 Marzo 1983
Published date06 Aprile 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/04/06/083U0093/CONSOLIDATED/20010509
Official Gazette PublicationGU n.93 del 06-04-1983
TITOLO I ASSETTO DELLA DISCIPLINA DEL PUBBLICO IMPIEGO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Ambito di applicazione della legge

Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali si attengono ad esse ciascuna secondo il proprio ordinamento.

I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresi', per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art 2.

Disciplina di legge

Sono regolati in ogni caso con legge dello Stato e, nell'ambito di competenza, con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero sulla base della legge, per atto normativo o amministrativo, secondo l'ordinamento dei singoli enti o tipi di enti:

1) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

2) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

3) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

4) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;

5) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

6) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle liberta' e dei diritti fondamentali;

7) le responsabilita' dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

8) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;

9) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della pubblica amministrazione.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29.

Art 2.

IL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO.

Art 3.

Disciplina in base ad accordi

Nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente articolo 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

1) il regime retributivo di attivita', ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;

2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'articolo 2, n. 1;

3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

6) il lavoro straordinario;

7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;

8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;

9) i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale, nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla legge.

Art 3.

Disciplina in base ad accordi

Nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente articolo 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

1) il regime retributivo di attivita', ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;

2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'articolo 2, n. 1;

3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

6) il lavoro straordinario;

7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;

8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;

9) i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale, nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla legge.

Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29.

Art 3.

IL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO.

Art 4.

Principi di omogeneizzazione

Gli atti previsti dai due precedenti articoli devono ispirarsi ai principi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza amministrativa.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29.

Art 4.

IL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO.

Art 5.

Comparti

I pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 12.

La determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli accordi dallo stesso definiti con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento.

Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sono disposte con il medesimo procedimento previsto nel comma precedente.

Il comparto comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, i dipendenti di piu' settori della pubblica amministrazione omogenei o affini.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29.

Art 5.

IL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO.

Art 6.

Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La delegazione e' integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese nei comparti.

I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli

seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme

vigenti. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative.

Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri.

Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni.

Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri.

Entro il termine i giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ed emanate le norme...

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