LEGGE 6 luglio 2002, n. 137 - Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici

Coming into Force23 Luglio 2002
Enactment Date06 Luglio 2002
Published date08 Luglio 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/07/08/002G0159/CONSOLIDATED/20060518
Official Gazette PublicationGU n.158 del 08-07-2002
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi gia' emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.

  2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

  4. Al comma 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, puo', con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri".

Art 2.

(Procedure per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici).

  1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988, n. 400," le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";

  2. dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

Art 3.

Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione

  1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri e' riservato un contingente di personale fino al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente, per la parte eccedente quello spettante ai sottosegretari di Stato, si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro.

  2. Nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri ai sensi del comma 1, il vice Ministro puo' nominare un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonche', ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attivita' di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art 4.

(Modifica all'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilita).

  1. All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 1) e' sostituito dal seguente:

"1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;".

Art 5.

(Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario).

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

  2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo riorganizza, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresi', il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.

  3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

  4. Il Governo e' altresi' autorizzato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto previsto dal presente articolo.

Art 6.

Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o piu' decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo, nonche', ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138.

Art 6.

Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o piu' decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo, nonche', ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138.

Art 7.

(Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico).

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi gia' emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

Art 8.

(Fondo di perequazione).

  1. Il segretariato generale della giustizia amministrativa gestisce il fondo perequativo e previdenziale previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, in conformita' ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il fondo e' alimentato dagli emolumenti indicati dal citato articolo 8, nonche' dalle somme dovute a titolo di compenso per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

  2. I soggetti tenuti al pagamento degli importi di cui al comma 1 versano quanto dovuto, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, alla competente struttura del segretariato generale della giustizia amministrativa, secondo le modalita' definite dal regolamento di contabilita' adottato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

  3. Il segretariato generale della giustizia amministrativa, sulla base dei criteri predeterminati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, corrisponde a ciascun magistrato che ha svolto uno degli incarichi di cui al comma 1, una somma compresa tra il 50 per cento e l'80 per cento dell'importo versato al fondo, quale compenso per il predetto incarico, nonche' l'intera somma versata al fondo a titolo di rimborso spese.

  4. La residua consistenza del fondo e' periodicamente ripartita fra i magistrati amministrativi, secondo le modalita' e i criteri definiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, eventualmente anche per finalita' di carattere assistenziale e previdenziale.

  5. Le somme di cui ai commi 3 e 4 sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto per le...

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