DECRETO-LEGGE 20 settembre 1996, n. 491 - Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale

Coming into Force23 Settembre 1996
Enactment Date20 Settembre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/09/23/096G0518/CONSOLIDATED/19961228
Published date23 Settembre 1996
Official Gazette PublicationGU n.223 del 23-09-1996
Capo I NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'EDILIZIA PUBBLICA
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, nonche' per l'attuazione di interventi di risanamento e tutela ambientale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Utilizzo delle maggiori entrate da fondi ex Gescal

  1. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono cosi' utilizzate:

    1. lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 3, primo capoverso;

    2. lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalita' di cui al punto 4.3 della delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1995;

    3. lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali;

    4. lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994, da utilizzare per le finalita' di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonche' per la realizzazione, da parte degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, di alloggi di edilizia agevolata da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire la mobilita' di lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalita' le regioni destinano non meno di lire 200 miliardi dei suddetti fondi;

    5. lire 17 miliardi per la finalita' di cui all'articolo 5.

  2. Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere finanziati interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana.

  3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 1, lettera c).

Art 2.

Accelerazione delle procedure finanziarie per i programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica

  1. I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'annualita' 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto per il mancato rilascio della concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 30 settembre 1996. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.), nei trenta giorni successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non e' stata rilasciata la concessione edilizia. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un commissario ad acta, il quale provvede entro i successivi trenta giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari ad acta, nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretariato generale del C.E.R. l'elenco dei programmi costruttivi per i quali e' stata rilasciata la concessione edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione, il segretariato generale del C.E.R. procede alla revoca dei relativi finanziamenti.

  2. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 30 settembre 1996. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data il segretariato generale del C.E.R., previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede alla revoca del finanziamento. In caso di mancato rilascio della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al comma 1.

  3. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 2, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie gia' stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretariato generale del C.E.R. e gli operatori affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994. Per la quota parte di lavori gia' eseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilita' derivanti dai fondi residui e dalle economie gia' realizzate sui programmi stessi, nonche' con le minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote IVA, eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalita' di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

  4. I finanziamenti per l'edilizia agevolata gia' assegnati in attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resisi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca, sono utilizzati per l'assegnazione definitiva di contributi che sono stati gia' deliberati ai sensi delle stesse leggi. Eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalita' di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ivi compresi i fondi destinati dalla delibera CIPE 30 luglio 1991 al completamento del programma di cui al decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7.

  5. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali e' stata data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono revocati qualora i lavori, relativi a detti interventi, non siano iniziati entro e non oltre il 30 settembre 1996.

  6. Il termine del 31 dicembre 1995 di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e' prorogato al 31 dicembre 1996.

Art 3.

Programmi di riqualificazione urbana e programmi ex articolo 18 del

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

  1. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del...

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