IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, nonche' per l'attuazione di interventi di risanamento e tutela ambientale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Utilizzo delle maggiori entrate da fondi ex Gescal
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Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono cosi' utilizzate:
lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 3, primo capoverso;
lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalita' di cui al punto 4.3 della delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1995;
lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali;
lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994, da utilizzare per le finalita' di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonche' per la realizzazione, da parte degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, di alloggi di edilizia agevolata da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire la mobilita' di lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalita' le regioni destinano non meno di lire 200 miliardi dei suddetti fondi;
lire 17 miliardi per la finalita' di cui all'articolo 5.
Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere finanziati interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 1, lettera c).