LEGGE 12 luglio 1991, n. 203 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa

Coming into Force13 Luglio 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/07/12/091G0250/ORIGINAL
Enactment Date12 Luglio 1991
Published date12 Luglio 1991
Official Gazette PublicationGU n.162 del 12-07-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 novembre 1990, n. 324, 12 gennaio 1991, n. 5, e 13 marzo 1991, n. 76.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 luglio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri MARTELLI, Ministro di grazia e

giustizia

SCOTTI, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 1991, N. 152

All'articolo 1, al comma 6, nel capoverso 1, dopo la parola:

"condannato" sono inserite le seguenti: "per uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'articolo 4-bis".

All'articolo 5:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, a quelli, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo di guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' applcata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possano essere soddisfatte con altre misure";

il comma 5 e' soppresso.

All'articolo 9, al comma 1, il capoverso 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni".

Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:

"Art. 10-bis. - 1. L'articolo 33 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' sostituito dal seguente:

"Art. 33. - (Aste pubbliche). - 1. E' vietata la vendita, nelle pubbliche aste, delle armi indicate negli articoli 1 e 2.

  1. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il trasgressore dell'obbligo di cui al comma 1 e' punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione"".

    All'articolo 11, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

    "2. All'articolo 112, primo comma, del codice penale il numero 4) e' sostituito dal seguente:

    "4) per chi, fuori dal caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato minore di anni 18 o una persona in stato di infermita' o di deficienza psichica, ovvero si e' comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale e' previsto l'arresto in flagranza".

    2-bis. Dopo il primo comma dell'articolo 112 del codice penale e' inserito il seguente:

    "La pena e' aumentata fino alla meta' per chi si e' avvalso di persona non imputabile...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT