DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 - Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa

Coming into Force13 Maggio 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/05/13/091G0191/CONSOLIDATED/20180322
Enactment Date13 Maggio 1991
Published date13 Maggio 1991
Official Gazette PublicationGU n.110 del 13-05-1991
Capo I PERSONE CONDANNATE PER PARTICOLARI DELITTI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, per far fronte a gravissimi fenomeni di criminalita' organizzata e per assicurare la difesa della legalita', di rivedere alcune norme in tema di ordinamento penitenziario, di custodia cautelare, di circostanze aggravanti, di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, di porto e detenzione di armi, di coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria, di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, nonche' in tema di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa e di legislazione antimafia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. Dopo l'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente:

    "Art. 4-bis (Accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI possono essere concessi ai condannati per delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416- bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti di cui agli articoli 416- bis e 630 del codice penale e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata o eversiva. Quando si tratta di condannati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, del codice penale e all'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata o eversiva.

  2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale puo' essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato e' detenuto.

  3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 e' prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.".

  4. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, gia' sostituito dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e' sostituito dal seguente:

    "1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno puo' essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione puo' avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.".

  5. L'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e' cosi' modificato:

    1. nel comma 1, le parole "di particolare pericolosita' sociale" sono sostituite dalle seguenti: "socialmente pericolose";

    2. il comma 1-bis e' soppresso;

    3. il comma 4 e' sostituito dal seguente:

      "4. La concessione dei permessi e' ammessa:

    4. nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;

    5. nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;

    6. nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, dopo l'espiazione di almeno meta' della pena e, comunque, di non oltre dieci anni;

    7. nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.".

  6. Il comma 2 dell'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, gia' sostituito dall'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e' sostituito dal seguente:

    "2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato puo' essere ammesso al regime di semiliberta' soltanto dopo l'espiazione di almeno meta' della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato puo' esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se i risultati dell'osservazione di cui al comma 2 dello stesso articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati nel comma 4 del presente articolo, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis puo' essere ammesso al regime di semiliberta' anche prima dell'espiazione di meta' della pena.".

  7. Dopo l'articolo 58-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 74 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' aggiunto il seguente:

    "Art. 58-ter (Persone che collaborano con la giustizia). - 1. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30-ter e del comma 2 dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

  8. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali e' stata prestata la collaborazione.".

  9. Dopo l'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente:

    "Art. 58-quater (Divieto di concessione di benefici). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semiliberta' non possono essere concessi al condannato che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale.

  10. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti e' stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47-ter, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma.

  11. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui e' ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o e' stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.

  12. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.".

  13. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

Art 1.
  1. Dopo l'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente:

    "Art. 4-bis (Accertamento della...

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