LEGGE 25 marzo 1982, n. 94 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti

Coming into Force27 Marzo 1982
Enactment Date25 Marzo 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/03/26/082U0094/ORIGINAL
Published date26 Marzo 1982
Official Gazette PublicationGU n.84 del 26-03-1982
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, recante norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al quarto comma, le parole: "95 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "150 miliardi";

il quinto comma e' sostituito dal seguente:

"La messa a disposizione e l'erogazione dei fondi integrativi di cui ai commi precedenti e' disposta dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER) secondo le procedure gia' fissate dal Comitato medesimo ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457";

al sesto comma, la cifra: "6.000 miliardi" e' sostituita dalla seguente: "7.000 miliardi";

dopo il sesto comma, e' aggiunto il seguente:

"Le regioni sono autorizzate a programmare con un unico provvedimento l'impegno dell'intera somma loro attribuita per il quadriennio 1982-1985";

al settimo comma, le parole: "del precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "del sesto comma del presente articolo";

il decimo comma e' sostituito dal seguente:

"Per gli interventi di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e' autorizzato il limite di impegno di 45 miliardi per il 1982, di 120 miliardi per il 1983, di 120 miliardi per il 1984 e di 115 miliardi per il 1985";

l'undicesimo comma e' sostituito dai seguenti:

"Per i programmi successivi al primo quadriennio 1978-1981 il CER provvede, in sede di deliberazione di riparto dei fondi tra le regioni, a determinare gli obiettivi quantitativi e tipologici dei programmi di edilizia abitativa quantificando gli obiettivi fisici in relazione alle assegnazioni finanziarie ed alle rilevazioni dei costi.

Eventuali fabbisogni finanziari richiesti per l'ampliamento o per la integrale realizzazione dei programmi devono essere imputati alle disponibilita' previste per i bienni successivi";

al dodicesimo comma, la parola: "lottizzazione" e' sostituita dalla seguente: "localizzazione".

All'articolo 2:

il primo comma e' sostituito dal seguente:

"Il CER ripartisce nel biennio 1982-1983 tra i comuni ed i consorzi di comuni, appositamente costituiti nello ambito di aree metropolitane individuate dallo stesso Comitato, la somma di lire 1.400 miliardi per la realizzazione, anche a mezzo di concessioni, di programmi straordinari di edilizia abitativa, con le tipologie previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, anche fuori dai piani di zona, purche' in aree delimitate ai sensi dello articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. I comuni ed i consorzi di comuni di cui al presente comma possono utilizzare non oltre il venti per cento della somma loro assegnata per l'acquisto di alloggi, anche degradati da recuperare";

il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Gli alloggi di cui al comma precedente sono assegnati in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, da parte dei comuni o consorzi interessati.

Nell'ambito dei beneficiari una quota non superiore al trenta per cento puo' essere riservata ai soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, nei cui confronti si applica il canone di locazione ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513";

il quarto comma e' sostituito dai seguenti:

"All'onere di cui al primo comma si provvede, quanto a lire 500 miliardi, a valere sui mutui della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, dei quali 200 miliardi per il 1982 e, quanto a lire 900 miliardi, mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1982. Per il 1982 lo stanziamento e' determinato in lire 50 miliardi.

Il CER e' autorizzato ad utilizzare per le necessita' di cui al comma precedente, per la quota di 900 miliardi a carico del bilancio dello Stato, le disponibilita' di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al limite di 400 miliardi. In tal caso il Ministro del tesoro provvede con le disponibilita' del 1983 a reintegrare le somme cosi' anticipate dalla Cassa depositi e prestiti.

La sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, provvede, sulla base delle indicazioni del CER di cui al primo comma, alla concessione dei relativi mutui ai comuni beneficiari. La medesima sezione, in sede di somministrazione dei mutui, provvede all'erogazione anche dell'ulteriore quota a valere sugli stanziamenti di cui al quarto ed al quinto comma che sono versati in apposito conto infruttifero intestato alla sezione stessa";

al sesto comma, la cifra: "1.000 miliardi" e' sostituita dalla seguente: "1.400 miliardi";

all'ottavo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:

"Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, determina le modalita' di erogazione del contributo ai beneficiari";

al decimo comma, la parola: "settimo" e' sostituita dalla seguente: "decimo";

all'ultimo comma, la cifra: "500 mila" e' sostituita dalla seguente: "un milione";

e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per la realizzazione dei programmi di cui al primo comma si applicano le disposizioni previste dal nono comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25".

All'articolo 4:

i primi sette commi sono sostituiti dal seguente:

"Il CER provvede a determinare, nell'ambito delle aree individuate ai sensi degli articoli 2 e 13 del presente decreto, i criteri per la realizzazione di programmi organici di edilizia residenziale pubblica e convenzionata, stabilendo la dimensione minima degli interventi di edilizia sovvenzionata e le modalita' per assicurare la preferenza ai progetti che prevedono industrializzazione, prefabbricazione e tipizzazione edilizia";

all'ottavo comma, le parole: "da affidarsi secondo le modalita' previste nel precedente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "da affidarsi, anche a mezzo di concessione, a soggetti ritenuti idonei";

al tredicesimo comma, le parole: "ad un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "al quaranta per...

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