DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1982, n. 9 - Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti

Coming into Force25 Gennaio 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/01/25/082U0009/CONSOLIDATED/20020621
Published date25 Gennaio 1982
Enactment Date23 Gennaio 1982
Official Gazette PublicationGU n.23 del 25-01-1982
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che permangono i requisiti della necessita' e dell'urgenza di provvedere alla graduazione temporale della esecuzione degli sfratti per fronteggiare la eccezionale carenza di disponibilita' abitative nonche' di avviare il rilancio del settore produttivo dell'edilizia residenziale pubblica e privata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto:

Art 1.

L'apporto finanziario dello Stato previsto dall'articolo 35, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, modificato dall'articolo 24 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e' aumentato di lire 600 miliardi.

Al maggiore onere di cui al precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 1983, mediante appositi stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per il 1983 lo stanziamento viene determinato in lire 200 miliardi.

I fondi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati, unitamente agli eventuali maggiori introiti indicati dall'articolo 35, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, a far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione del programma per il quadriennio 1978-81, e, per la parte eccedente, ai nuovi programmi costruttivi.

Per la copertura dei maggiori oneri derivanti da aumento del limite massimo di mutuo e del costo del denaro per gli interventi di edilizia agevolata deliberati dalle regioni per i programmi del quadriennio 1978-81 di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e' autorizzato nell'anno 1982 il limite di impegno di lire 95 miliardi.

La messa a disposizione e l'erogazione dei fondi integrativi di cui ai commi precedenti e' disposta dal Ministro dei lavori pubblici su proposta del CER, sino alla data del 31 dicembre 1982 e secondo le procedure gia' fissate dal comitato medesimo ai sensi dell'articolo 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma, lettere a) e c), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e' autorizzata per il quadriennio 1982-85 l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonche' ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, della somma di lire 6.000 miliardi, alla cui copertura si provvede mediante:

  1. i proventi, i rientri e le altre entrate previsti dall'articolo 13, lettere b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi allo stesso quadriennio 1982-85;

  2. l'apporto dello Stato di lire 2.000 miliardi a decorrere dall'anno 1983. Per il 1983 lo stanziamento e' determinato in lire 500 miliardi.

Gli eventuali maggiori introiti rispetto al programma finanziato ai sensi del precedente comma, di cui all'articolo 13, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono comunque destinati al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica ed agli eventuali maggiori oneri connessi alla realizzazione dei medesimi od a nuovi programmi costruttivi.

Per il 1982 il CER e' autorizzato ad utilizzare per le necessita' di cui ai commi precedenti le disponibilita' dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al limite di 600 miliardi.

Il Ministro del tesoro provvedera', a decorrere dall'anno 1983, a reintegrare le somme cosi' anticipate dalla Cassa depositi e prestiti.

Per gli interventi di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e' autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1982, 1983, 1984, 1985 il limite di impegno di lire 100 miliardi per la concessione di contributi di cui all'articolo 16 della citata legge.

Per, i programmi successivi al primo quadriennio 1978-81, le regioni provvedono ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione dei programmi di edilizia pubblica con accantonamenti sui fondi loro assegnati per i programmi medesimi ai sensi dell'articolo 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

All'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457, primo comma, dopo il numero 6) e' aggiunto:

"7) i programmi di edilizia sovvenzionata devono pervenire alla fase di consegna dei lavori ed apertura del cantiere entro dieci mesi dalla data di esecutivita' della delibera regionale di lottizzazione. I programmi di edilizia agevolata convenzionata devono pervenire alla fase di inizio dei lavori, alla concessione del contributo ed alla stipula del contratto condizionato di mutuo entro dieci mesi dalla data di esecutivita' della delibera regionale di localizzazione".

Art 1.

L'apporto finanziario dello Stato previsto dall'articolo 35, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, modificato dall'articolo 24 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e' aumentato di lire 600 miliardi.

Al maggiore onere di cui al precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 1983, mediante appositi stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per il 1983 lo stanziamento viene determinato in lire 200 miliardi.

I fondi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati, unitamente agli eventuali maggiori introiti indicati dall'articolo 35, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, a far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione del programma per il quadriennio 1978-81, e, per la parte eccedente, ai nuovi programmi costruttivi.

Per la copertura dei maggiori oneri derivanti da aumento del limite massimo di mutuo e del costo del denaro per gli interventi di edilizia agevolata deliberati dalle regioni per i programmi del quadriennio 1978-81 di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e' autorizzato nell'anno 1982 il limite di impegno di lire 150 miliardi.

La messa a disposizione e l'erogazione dei fondi integrativi di cui ai commi precedenti e' disposta dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER) secondo le procedure gia' fissate dal Comitato medesimo ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma, lettere a) e c), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e' autorizzata per il quadriennio 1982-85 l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonche' ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, della somma di lire 7.000 miliardi, alla cui copertura si provvede mediante:

  1. i proventi, i rientri e le altre entrate previsti dall'articolo 13, lettere b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi allo stesso quadriennio 1982-85;

  2. l'apporto dello Stato di lire 2.000 miliardi a decorrere dall'anno 1983. Per il 1983 lo stanziamento e' determinato in lire 500 miliardi.

Le regioni sono autorizzate a programmare con un unico provvedimento l'impegno dell'intera somma loro attribuita per il quadriennio 1982-1985.

Gli eventuali maggiori introiti rispetto al programma finanziato ai sensi del sesto comma del presente articolo, di cui all'articolo 13, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono comunque destinati al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica ed agli eventuali maggiori oneri connessi alla realizzazione dei medesimi od a nuovi programmi costruttivi.

Per il 1982 il CER e' autorizzato ad utilizzare per le necessita' di cui ai commi precedenti le disponibilita' dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al limite di 600 miliardi.

Il Ministro del tesoro provvedera', a decorrere dall'anno 1983, a reintegrare le somme cosi' anticipate dalla Cassa depositi e prestiti.

Per gli interventi di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e' autorizzato il limite di impegno di 45 miliardi per il 1982, di 120 miliardi per il 1983, di 120 miliardi per il 1984 e di 115 miliardi per il 1985.

Per i programmi successivi al primo quadriennio 1978-1981 il CER provvede, in sede di deliberazione di riparto dei fondi tra le regioni, a determinare gli obiettivi quantitativi e tipologici dei programmi di edilizia abitativa quantificando gli obiettivi fisici in relazione alle assegnazioni finanziarie ed alle rilevazioni dei costi. Eventuali fabbisogni finanziari richiesti per l'ampliamento o per la integrale realizzazione dei programmi devono essere imputati alle disponibilita' previste per i bienni successivi.

All'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457, primo comma, dopo il numero 6) e' aggiunto:

"7) i programmi di edilizia sovvenzionata devono pervenire alla fase di consegna dei lavori ed apertura del cantiere entro dieci mesi dalla data di esecutivita' della delibera regionale di localizzazione . I programmi di edilizia agevolata convenzionata devono pervenire alla fase di inizio dei lavori, alla concessione del contributo ed alla stipula del contratto condizionato di mutuo entro dieci mesi dalla data di esecutivita' della delibera regionale di localizzazione".

Art 2.

Il Ministero dei lavori pubblici...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT