LEGGE 15 febbraio 1980, n. 25 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia

Coming into Force17 Febbraio 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/02/16/080U0025/ORIGINAL
Enactment Date15 Febbraio 1980
Published date16 Febbraio 1980
Official Gazette PublicationGU n.46 del 16-02-1980
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

"L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e sospesa fino al 30 giugno 1980.

Dopo tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, adottati ai sensi della normativa precedente all'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, divenuti esecutivi dal 1 luglio 1975 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non ancora eseguiti, e fissato nei seguenti termini:

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1975 al 30 giugno 1976, entro il 31 ottobre 1980;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1976 al 30 giugno 1977, entro il 30 aprile 1981;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1977 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro il 31 ottobre 1981".

L'articolo 2 e' soppresso.

All'articolo 3, al primo comma, l'alinea e' sostituito dal seguente:

"Le disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 1 non si applicano:".

All'articolo 4,

al primo comma, le parole "che informano i sindaci" sono sostituite dalle seguenti: "su proposta dei sindaci";

al secondo comma, le parole "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al prefetto" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al sindaco".

All'articolo 5, il primo comma e sostituito dal seguente:

"Il pretore, su istanza del conduttore o del locatore notificata alla controparte e presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa audizione delle parti se ritenuta necessaria, fissa con decreto la data di esecuzione ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1";

dopo il terzo comma, e aggiunto il seguente:

"Nei comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1978, e nei comuni con essi confinanti, la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio, fondati sulle cause indicate nel primo comma dell'articolo 3, e fissata, su richiesta del locatore, con decreto del pretore, il quale deve distribuire le esecuzioni tra il 1 luglio ed il 30 settembre 1980, tenendo conto della data originariamente stabilita e del numero delle richieste. Se la richiesta e' presentata dopo il 30 settembre 1980, la data e fissata dopo il ventesimo e non oltre il quarantesimo giorno successivo alla richiesta stessa".

All'articolo 7,

il primo comma e sostituito dal seguente:

"Ai comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1978 e' attribuita per l'acquisto, anche nel territorio di comuni vicini, di alloggi liberi gia costruiti o in corso di costruzione, da ultimare entro il 30 settembre 1980, la somma complessiva di lire 400 miliardi, in essa compresa gli importi gia' distribuiti ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505, da ripartirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale";

al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:

"con il limite massimo di 120 metri quadrati per uniti abitativa, ovvero puo' provvedere mediante acquisizioni e risanamento di immobili degradati, qualora i lavori necessari possano essere ultimati entro il 31 dicembre 1980";

il sesto comma e sostituito dai seguenti:

"Il prezzo di cui al precedente comma in ogni caso non puo' superare il valore locativo dell'alloggio, calcolato con i criteri previsti dall'articolo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 20 per cento.

I comuni, entro il termine di validita' dell'offerta di cui al quinto comma, provvedono con deliberazione del...

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