DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1979, n. 629 - Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia

Coming into Force19 Dicembre 1979
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1979/12/18/079U0629/CONSOLIDATED/19990518
Published date18 Dicembre 1979
Enactment Date15 Dicembre 1979
Official Gazette PublicationGU n.343 del 18-12-1979
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disporre la dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e di approntare idonee misure per l'immediato reperimento di alloggi per i soggetti colpiti da tali provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'interno; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e' sospesa fino al 30 aprile 1980.

La sospensione prevista dal comma precedente non si applica per il periodo 1 marzo-30 aprile 1980 ai provvedimenti di rilascio indicati nei numeri da 1) a 6) del primo comma del successivo art. 3.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disporre la dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e di approntare idonee misure per l'immediato reperimento di alloggi per i soggetti colpiti da tali provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'interno; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

((L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e sospesa fino al 30 giugno 1980.

Dopo tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, adottati ai sensi della normativa precedente all'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, divenuti esecutivi dal 1 luglio 1975 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non ancora eseguiti, e fissato nei seguenti termini:

per 1 provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1975 al 30 giugno 1976, entro il 31 ottobre 1980;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1976 al 30 giugno 1977, entro il 30 aprile 1981;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1977 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro il 31 ottobre 1981)).

Art 2.

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1 luglio 1975 al 29 luglio 1978, e non ancora eseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, non puo' avvenire prima del 1 luglio 1980.

La data di esecuzione e' fissata nei seguenti termini:

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1975 al 30 giugno 1976, entro il 31 ottobre 1980;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1976 al 30 giugno 1977, entro il 30 aprile 1981;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1977 al 29 luglio 1978, entro il 31 ottobre 1981.

Art 2.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1980, N. 25

Art 3.

Le disposizioni di cui al precedente art. 2 non si applicano:

1) per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosita' del conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e settimo dell'art. 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833;

2) per quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessita' del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori;

3) per quelli fondati sulla disponibilita', da parte del conduttore, di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;

4) per quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempienze contrattuali del conduttore e, in ogni caso, per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attivita' penalmente illecite;

5) per quelli fondati sui motivi di cui all'art. 4, n. 2), della legge 23 maggio 1950, n. 253;

6) per i provvedimenti di rilascio emessi nei confronti dei soggetti il cui reddito per l'anno 1978, calcolato con le modalita' di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e riferito alla somma dei redditi fruiti dai soggetti stessi e dalle persone con essi abitualmente conviventi, sia superiore complessivamente a lire otto milioni.

Per i provvedimenti previsti al n. 1) del precedente primo comma, se la morosita' e' sanata entro il 31 gennaio 1980, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio e' fissata non prima del 1 dicembre 1980 e non oltre il 31 ottobre 1981, su istanza del conduttore, con decreto del pretore da comunicarsi al locatore ed al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione. Avverso tale provvedimento il locatore puo' proporre opposizione dinanzi allo stesso pretore, nel termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione, secondo le norme di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art 3.

Le disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 1 non si applicano:

1) per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosita' del conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e settimo dell'art. 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833;

2) per quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessita' del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori;

3) per quelli fondati sulla disponibilita', da parte del conduttore, di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;

4) per quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempienze contrattuali del conduttore e, in ogni caso, per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attivita' penalmente illecite;

5) per quelli fondati sui motivi di cui all'art. 4, n. 2), della legge 23 maggio 1950, n. 253;

6) per i provvedimenti di rilascio emessi nei confronti dei soggetti il cui reddito per l'anno 1978, calcolato con le modalita' di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e riferito alla somma dei redditi fruiti dai soggetti stessi e dalle persone con essi abitualmente conviventi, sia superiore complessivamente a lire otto milioni.

Per i provvedimenti previsti al n. 1) del precedente primo comma, se la morosita' e' sanata entro il 31 gennaio 1980, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio e' fissata non prima del 1 dicembre 1980 e non oltre il 31 ottobre 1981, su istanza del conduttore, con decreto del pretore da comunicarsi al locatore ed al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione. Avverso tale provvedimento il locatore puo' proporre opposizione dinanzi allo stesso pretore, nel termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione, secondo le norme di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art 4.

Il Ministro dell'interno e' autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, tramite le competenti prefetture, che informano i sindaci dei comuni interessati, al pagamento di una somma non superiore a L. 1.000.000 in favore dei soggetti che ne facciano richiesta, nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di rilascio fondati sulla morosita' del conduttore o subconduttore ed il cui reddito, calcolate con le modalita' previste dai primi due commi dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per l'anno 1978 e riferito alla somma dei redditi imputati ai soggetti medesimi ed alle persone con essi abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente L. 4.500.000.

La richiesta, corredata da copia del provvedimento di rilascio e da dichiarazione, resa nei modi di cui al l'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante i reddito complessivo conseguito nell'anno 1978, deve essere proposta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al prefetto competente che, accertata la ricorrenza delle condizioni previste nel comma precedente nonche' il pagamento, anche contestuale, dell'eventuale somma residua dovuta al locatore, provvede a corrispondere, direttamente al locatore stesso o all'ufficiale giudiziario, il contributo concesso.

Art 4.

Il Ministro dell'interno e' autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, tramite le competenti prefetture, su proposta dei sindaci dei comuni interessati, al pagamento di una somma non superiore a L. 1.000.000 in favore dei soggetti che ne facciano richiesta, nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di rilascio fondati sulla morosita' del conduttore o subconduttore ed il cui reddito, calcolate con le modalita' previste dai primi due commi dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per l'anno 1978 e riferito alla somma dei redditi imputati ai soggetti medesimi ed alle persone con essi...

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