LEGGE 26 novembre 1969, n. 833 - Norme relative alle locazioni degli immobili urbani

Coming into Force01 Dicembre 1969
End of Effective Date15 Dicembre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1969/12/01/069U0833/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date26 Novembre 1969
Published date01 Dicembre 1969
Official Gazette PublicationGU n.303 del 01-12-1969
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, gia' prorogati con legge 12 febbraio 1969, n. 4, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1970 o alle scadenze consuetudinarie successive, per gli alloggi composti di non piu' di cinque vani abitabili oltre agli accessori e con indice di affollamento pari o superiore ad uno, purche' il conduttore, o il subconduttore, e i componenti la sua famiglia anagrafica siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito non superiore ai 2 milioni e 500 mila lire.

Sono altresi' prorogati, fino alla stessa scadenza di cui al comma precedente, i contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli alloggi composti di non piu' di cinque vani abitabili oltre gli accessori anche quando l'indice di affollamento sia inferiore ad uno, nei riguardi dei conduttori o subconduttori i quali dimostrino che i loro proventi e quelli dei componenti la famiglia anagrafica non superino complessivamente le lire 150 mila mensili.

Art 1.

I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, gia' prorogati con legge 12 febbraio 1969, n. 4, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1970 o alle scadenze consuetudinarie successive, per gli alloggi ... con, indice di affollamento pari o superiore a 0,75 , purche' il conduttore, o il subconduttore, e i componenti la sua famiglia anagrafica siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito non superiore ai 2 milioni e 500 mila lire.

Sono altresi' prorogati, fino alla stessa scadenza di cui al comma precedente, i contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli alloggi composti di non piu' di cinque vani abitabili oltre gli accessori anche quando l'indice di affollamento sia inferiore ad uno, purche' il conduttore o il sub-conduttore, e i componenti la sua famiglia anagrafica siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito non superiore a 2 milioni e 500 mila lire. 1

Art 1.

I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, gia' prorogati con legge 12 febbraio 1969, n. 4, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1970 o alle scadenze consuetudinarie successive, per gli alloggi con, indice di affollamento pari o superiore a 0,75 , purche' il conduttore, o il subconduttore, e i componenti la sua famiglia anagrafica siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito non superiore ai 2 milioni e 500 mila lire.

Sono altresi' prorogati, fino alla stessa scadenza di cui al comma precedente, i contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli alloggi composti di non piu' di cinque vani abitabili oltre gli accessori anche quando l'indice di affollamento sia inferiore ad uno, purche' il conduttore o il sub-conduttore, e i componenti la sua famiglia anagrafica siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito non superiore a 2 milioni e 500 mila lire. (1) 2

Art 1.

I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, gia' prorogati con legge 12 febbraio 1969, n. 4, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1970 o alle scadenze consuetudinarie successive, per gli alloggi con, indice di affollamento pari o superiore a 0,75 , purche' il conduttore, o il subconduttore, e i componenti la sua famiglia anagrafica siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito non superiore ai 2 milioni e 500 mila lire. 3

Sono altresi' prorogati, fino alla stessa scadenza di cui al comma precedente, i contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli alloggi composti di non piu' di cinque vani abitabili oltre gli accessori anche quando l'indice di affollamento sia inferiore ad uno, purche' il conduttore o il sub-conduttore, e i componenti la sua famiglia anagrafica siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito non superiore a 2 milioni e 500 mila lire. (1) (2)

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

I canoni delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere aumentati, anche quando il contratto e' rinnovato con altro conduttore.

Le disposizioni del presente articolo restano in vigore sino al 31 dicembre 1970 o alle scadenze consuetudinarie successive e si applicano per gli alloggi composti di non piu' di cinque vani abitabili oltre gli accessori e con indice di affollamento pari o superiore ad uno, purche' il conduttore o il subconduttore, e i componenti la sua famiglia anagrafica non siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito superiore a 2 milioni e 500 mila lire.

E' fatto altresi' divieto di aumento delle spese relative alle forniture di servizi, se non per comprovato aumento dei costi del personale e dei servizi pubblici corrispondenti.

Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le locazioni e sublocazioni relative ad abitazioni considerate di lusso dalle norme vigenti.

Art 2.

I canoni delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere aumentati, anche quando il contratto e' rinnovato con altro conduttore.

Le disposizioni del presente articolo restano in vigore sino al 31 dicembre 1970 o alle scadenze consuetudinarie successive e si applicano per gli alloggi ... con, indice di affollamento pari o superiore a 0,75, purche' il conduttore o il subconduttore, e i componenti la sua famiglia anagrafica non siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito superiore a 2 milioni e 500 mila lire.

E' fatto altresi' divieto di aumento delle spese relative alle forniture di servizi, se non per comprovato aumento dei costi del personale e dei servizi pubblici corrispondenti.

Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le locazioni e sublocazioni relative ad abitazioni considerate di lusso dalle norme vigenti. 1

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