LEGGE 15 febbraio 1975, n. 7 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche ed integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n. 247

Coming into Force18 Febbraio 1975
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date15 Febbraio 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/02/17/075U0007/CONSOLIDATED/20080625
Published date17 Febbraio 1975
Official Gazette PublicationGU n.45 del 17-02-1975
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, recante la proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche e integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n. 247, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 del decreto-legge e' aggiunto il seguente comma:

"La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 1 novembre 1974".

Dopo l'articolo 2 del decreto-legge e' aggiunto il seguente articolo 2-bis:

"Il comune di Ancona provvede all'attuazione dei programmi straordinari di costruzione nonche' degli interventi di ristrutturazione edilizia e di risanamento nel centro storico della citta' di Ancona gia' deliberati dalla GESCAL ai sensi degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e dell'articolo 20 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, nonche' alle eventuali varianti che si rendessero necessarie in sede esecutiva.

I fondi gia stanziati per tali interventi sono posti a disposizione ed accreditati al comune di Ancona.

Il Ministero dei lavori pubblici ed il Comitato per l'edilizia residenziale sono autorizzati a disporre gli stanziamenti integrativi che si rendano necessari per sopravvenuti maggiori oneri e per completare i programmi di cui al primo comma.

Rimangono ferme tutte le altre disposizioni previste dagli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e dall'articolo 20 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, intendendosi la GESCAL sostituita dal Comune de Ancona.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su richiesta del comune di Ancona, il personale trasferito ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e dell'articolo 23 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, puo' essere utilizzato presso il comune stesso per le esigenze connesse all'attuazione del predetto programma, fino ad un massimo di venti unita'.

L'utilizzazione di cui al precedente comma non pregiudica l'inquadramento del personale trasferito presso l'ente di...

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