LEGGE 27 giugno 1974, n. 247 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale

Coming into Force02 Luglio 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/07/01/074U0247/CONSOLIDATED/19800206
Published date01 Luglio 1974
Enactment Date27 Giugno 1974
Official Gazette PublicationGU n.170 del 01-07-1974
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

L'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' sostituito dal seguente:

"Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme del presente articolo.

I piani nonche' i loro aggiornamenti di cui al precedente articolo 31 hanno efficacia per quindici anni dalla data del decreto di approvazione, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:

  1. l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;

  2. la individuazione delle aree da cedere in proprieta' e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 35 della presente legge, qualora alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona;

  3. la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;

  4. i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c).

I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimita'.

In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera b) del precedente secondo comma la utilizzazione delle aree puo' avvenire esclusivamente in regime di superficie e la relativa determinazione e' vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione".

L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme ovvero dall'approvazione del piano di zona il comune o il consorzio dei comuni non provveda agli adempimenti di cui al precedente articolo 1, la regione e' tenuta ad adottare i provvedimenti necessari per la nomina di un commissario cui spetta procedere agli stessi adempimenti ed al quale, nello svolgimento di queste funzioni, competono tutti i poteri degli organi dell'ente. I...

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