I contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni e integrazioni, sono versati fino al 31 dicembre 1975, nelle misure e secondo le modalita' previste dalle leggi stesse concernenti il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.
DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1974, n. 658 - Proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche e integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n. 247
Coming into Force | 19 Dicembre 1974 |
End of Effective Date | 21 Dicembre 2008 |
Published date | 19 Dicembre 1974 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1974/12/19/074U0658/CONSOLIDATED/20080625 |
Enactment Date | 14 Dicembre 1974 |
Official Gazette Publication | GU n.332 del 19-12-1974 |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di fare fronte al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale, nonche' di consentire l'ulteriore applicazione delle norme accelerative sugli appalti e sulla gestione di talune opere pubbliche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
I contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni e integrazioni, sono versati fino al 31 dicembre 1975, nelle misure e secondo le modalita' previste dalle leggi stesse concernenti il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.
La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 1 novembre 1974.
Il termine previsto dal primo comma dell'art. 17 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e' prorogato al 31 marzo 1975.
Al predetto art. 17 e' aggiunto il seguente comma:
"Per il completamento dei programmi dei soppressi enti nazionali di edilizia deliberati anteriormente al 31 dicembre 1972 e non appaltati entro il 31 dicembre 1974, provvedono gli I.A.C.P. provinciali competenti per territorio con le norme di cui al primo comma".
Art. 2-bis
((Il comune di Ancona provvede all'attuazione dei programmi straordinari di costruzione nonche' degli interventi di ristrutturazione edilizia e di risanamento nel centro storico della citta' di Ancona gia' deliberati dalla GESCAL ai sensi degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e dell'articolo 20 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, nonche' alle eventuali varianti che si rendessero necessarie in sede esecutiva.
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