LEGGE 2 dicembre 1972, n. 734 - Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto; e proroga di termini previsti dal decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119, in favore dei comuni colpiti dal terremoto in provincia di Viterbo

Coming into Force07 Dicembre 1972
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date02 Dicembre 1972
Published date06 Dicembre 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/12/06/072U0734/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.316 del 06-12-1972
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3:

al primo alinea, le parole: "il primo comma dell'articolo 7", sono sostituite con le parole: "il primo capoverso dell'articolo 7";

al primo capoverso, le parole: "la riparazione o ricostruzione", sono sostituite con le parole: "la riparazione, comprese le riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684, o ricostruzione o consolidamento"; le parole: "pretura di Ancona", sono sostituite con le parole: "pretura competente per territorio"; al primo capoverso, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"La presentazione della perizia giurata all'ufficio del genio civile costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori, esclusi quelli che comportano interventi organici ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, anche in deroga alle norme della contabilita' dello Stato, fatta salva la procedura dei commi successivi per la determinazione e concessione del contributo";

all'ultimo capoverso, dopo le parole: "le perizie", sono aggiunte le parole: "e l'ulteriore documentazione"; le parole: "31 marzo 1973" sono sostituite con le parole: "30 giugno 1973"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, debbono essere presentate entro il 31 dicembre 1972".

All'articolo 4:

al primo comma, sono soppresse le parole: "lettera c)"; dopo la parola: "ripristino", sono aggiunte le parole: "comprese le spese per le riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684"; sono aggiunte, in fine, le parole: "Ove gli strumenti urbanistici impedissero il ripristino o la ricostruzione dell'immobile in sito, i benefici previsti dal presente articolo si applicano per la ricostruzione del suddetto immobile in altra sede dello stesso comune";

L'ultimo comma e' soppresso.

All'articolo 5:

il secondo capoverso e' sostituito con il seguente:

"I predetti alloggi e quelli acquistati o costruiti ai sensi del seguente articolo 11 sono assegnati dalla commissione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, con preferenza per coloro che sono rimasti senza tetto, secondo i criteri determinati dalla regione Marche".

Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente articolo 5-bis:

"Agli effetti dell'assegnazione degli alloggi GESCAL ai lavoratori, l'attribuzione di punti quattro prevista per il caso di inabitabilita' dell'alloggio occupato dal lavoratore si intende spettante anche al lavoratore che abbia dovuto abbandonare il precedente alloggio a causa di inabitabilita' determinata dal sisma

indipendentemente da eventuale successiva sistemazione

alloggiativa".

All'articolo 14:

all'ultimo comma, dopo la parola: "amministrazione", sono...

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