DECRETO-LEGGE 6 ottobre 1972, n. 552 - Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto

Coming into Force07 Ottobre 1972
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Published date07 Ottobre 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/10/07/072U0552/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date06 Ottobre 1972
Official Gazette PublicationGU n.263 del 07-10-1972
TITOLO I Pronto intervento

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disporre ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e dei Ministri per l'interno, per le finanze, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art 1.

Per provvedere alle ulteriori necessita' urgenti, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, a seguito del movimento sismico che ha colpito la regione Marche fino al 30 giugno 1972, e' autorizzata, in aggiunta alla spesa di lire 2 miliardi di cui all'art. 5 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, la spesa di lire 2.000 milioni che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1972.

Opere pubbliche ed abitati
Art 2.

Per il finanziamento degli interventi derivanti dalla applicazione dell'art. 6 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, in dipendenza degli eventi sismici verificatisi nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 484, fino a tutto il mese di giugno 1972, l'autorizzazione di spesa di cui allo art. 8 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, e' elevata a lire 17.500 milioni.

La maggiore somma di lire 7.500 milioni sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, nell'anno 1972.

Art 3.

Il primo comma dell'art. 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e' sostituito dal seguente:

"I contributi previsti dalla lettera d) del primo comma dell'art. 6 per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione, sono concessi, per ciascuna unita' immobiliare distrutta o danneggiata, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia redatta da un tecnico iscritto nell'albo professionale e giurata avanti al cancelliere della pretura di Ancona".

Il quinto comma del citato art. 7 e' sostituito dal seguente:

"Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal presente articolo debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile non oltre il termine del 31 dicembre 1972. Le perizie, a corredo delle predette domande, debbono essere presentate entro il successivo termine del 31 marzo 1973".

Art 3.

il primo capoverso dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e' sostituito dal seguente:

"I contributi previsti dalla lettera d) del primo comma dell'art. 6 per la riparazione, comprese le riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684, o ricostruzione o consolidamento dei fabbricati di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione, sono concessi, per ciascuna unita' immobiliare distrutta o danneggiata, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia redatta da un tecnico iscritto nell'albo professionale e giurata avanti al cancelliere della pretura competente per territorio. La presentazione della perizia giurata all'ufficio del genio civile costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori, esclusi quelli che comportano interventi organici ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, anche in deroga alle norme della contabilita' dello Stato, fatta salva la procedura dei commi successivi per la determinazione e concessione del contributo".

Il quinto comma del citato art. 7 e' sostituito dal seguente:

"Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal presente articolo debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile non oltre il termine del 31 dicembre 1972. Le periziee l'ulteriore documentazione, a corredo delle predette domande, debbono essere presentate entro il successivo termine del 30 giugno 1973 Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, debbono essere presentate entro il 31 dicembre 1972".

Art 3.

Il primo capoverso dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e' sostituito dal seguente:

"I contributi previsti dalla lettera d) del primo comma dell'art. 6 per la riparazione, comprese le riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684, o ricostruzione o consolidamento dei fabbricati di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione, sono concessi, per ciascuna unita' immobiliare distrutta o danneggiata, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia redatta da un tecnico iscritto nell'albo professionale e giurata avanti al cancelliere della pretura competente per territorio. La presentazione della perizia giurata all'ufficio del genio civile costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori, esclusi quelli che comportano interventi organici ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, anche in deroga alle norme della contabilita' dello Stato, fatta salva la procedura dei commi successivi per la determinazione e concessione del contributo".

Il quinto comma del citato art. 7 e' sostituito dal seguente:

"Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal presente articolo debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile non oltre il termine del 31 dicembre 1972. Le periziee l'ulteriore documentazione, a corredo delle predette domande, debbono essere presentate entro il successivo termine del 30 giugno 1973 Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, debbono essere presentate entro il 31 dicembre 1972".2

Art 4.

L'Istituto di credito fondiario della regione Marche e' autorizzato, in deroga all'art. 12, lettera c) del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, ad emettere cartelle fondiarie fino all'importo massimo di lire trenta miliardi per la concessione di mutui agevolati a favore di enti, associazioni, cooperative, condominii, imprese e privati cittadini per il ripristino o la ricostruzione di immobili di loro proprieta' danneggiati o distrutti dal terremoto.

I mutui di cui al comma precedente devono essere ammortizzati entro il termine massimo di 20 anni, con facolta' di estinzione anticipata, e non possono gravare sui mutuatari per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari, compreso lo scarto cartelle, nonche' spese accessorie, in misura superiore al 5,50 per cento, compreso il rimborso del capitale.

I mutui suddetti possono essere concessi anche dietro ipoteca sull'immobile di secondo grado, purche' l'importo complessivo dei capitali garantiti da entrambe le iscrizioni ipotecarie non ecceda il 75 per cento del valore cauzionale attribuibile all'immobile a lavori ultimati. I mutui stessi non possono, comunque, eccedere il 100 per cento dell'ammontare dei lavori occorrenti al ripristino dello stabile, fermo restando il predetto limite di finanziamento del 75 per cento.

I mutui accordati dall'Istituto di credito fondiario della regione Marche ai sensi del primo comma del presente articolo sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi nella misura del 44 per cento dell'importo del mutuo stesso.

La garanzia dello Stato, nei limiti suddetti, diventera' operante entro 120 giorni dalla conclusione della esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario...

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