IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il Consiglio di Stato in adunanza, generale e visto il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Sulla proposta, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948; Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessita' di pubblico interesse, determinate da eventi calamitosi, quali scosse telluriche, eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane, nubifragi, mareggiate, valanghe ed altre calamita' naturali.
In particolare tali lavori possono riguardare:
puntellamenti, demolizioni, sgombri ed altri lavori a tutela della pubblica incolumita';
ripristino provvisorio del transito, ferma restando, l'applicazione delle leggi 30 giugno 1904, n. 293, 29 dicembre 1904, n. 674 e 21 marzo 1907, n. 112, per l'esecuzione di opere definitive;
ripristino di acquedotti, e di altre opere igieniche, limitatamente alle opere indispensabili a salvaguardia dell'igiene pubblica;
costruzione di ricoveri per le persone non abbienti rimaste senza tetto.
Ove se ne ravvisi la necessita' o la convenienza, potra' provvedersi, in via eccezionale, in luogo della costruzione di ricoveri, alla riparazione totale o parziale di edifici danneggiati previo invito al proprietario a procedere direttamente all'esecuzione dei lavori, con diffida per l'esecuzione di ufficio, nel quale caso il proprietario dell'immobile riparato sara' tenuto al rimborso totale o parziale della spesa sostenuta dall'Amministrazione nella misura che sara' stabilita di volta in volta con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.