LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684 - Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Coming into Force22 Dicembre 1962
Published date22 Dicembre 1962
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1962/12/22/062U1684/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date25 Novembre 1962
Official Gazette PublicationGU n.326 del 22-12-1962 - Suppl. Ordinario n. 1
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Opere disciplinate dalla legge

Alle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le localita' colpite dai terremoti, di cui al regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, convertito, con modificazioni, in legge 25 aprile 1938, n. 710, e modificato dalla legge 25 agosto 1940, numero 1393, sono sostituite quelle della presente legge.

Tali norme si applicano alle costruzioni di edilizia ordinaria.

Le altre opere che non siano del tipo indicato nel comma precedente, come ponti, viadotti, torri ed in genere, costruzioni speciali con prevalente sviluppo verticale, sono soggette alla disciplina delle presente legge, in quanto non sia diversamente disposto da leggi speciali.

Art 2.

Norme tecniche generali

Le norme di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono applicabili in tutti i Comuni del territorio della Repubblica.

Per i Comuni, o loro parti, soggetti ad intensi movimenti sismici, si applicano, altresi', le norme tecniche contenute negli articoli 3 e seguenti. Tali Comuni, in in relazione al grado di sismicita' ed alla costituzione geologica, sono distinti in due categorie indicate nell'elenco allegato alla presente legge.

L'inclusione, l'esclusione, ovvero il passaggio di categoria di un Comune o di una frazione dello stesso, sono disposti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Alla disciplina stabilita dal secondo comma del presente articolo sono, inoltre, soggetti i Comuni, o loro frazioni, indicati nei decreti previsti dall'articolo 1 della legge recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

Qualora le opere indicate nel terzo comma dell'articolo 1 della presente legge siano da eseguire in localita' dichiarate sismiche di prima e seconda categoria, le norme sono integrate da particolari prescrizioni tecniche da impartirsi caso per caso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

In tutti i Comuni, frazioni e loro parti, anche se non riconosciuti sismici, nei quali sia intervenuto o intervenga lo Stato per opere di consolidamento di abitati, nessuna opera e nessun lavoro potranno essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio del genio civile.

Art 3.

Tipo delle strutture da adottare negli edifici pubblici e privati

Gli edifici pubblici o privati con sette o piu' piani, entro e fuori terra, debbono essere costruiti con ossatura portante in cemento armato o metallica.

Art 3.

Tipo delle strutture da adottare negli edifici pubblici e privati

Gli edifici pubblici o privati con sette o piu' piani, entro e fuori terra, debbono essere costruiti con ossatura portante in cemento armato o metallica.

((Particolari strutture portanti, che non rispondono alle predette caratteristiche, potranno essere ammesse purche' di provata idoneita'.

La relativa dichiarazione e' rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio)).

Art 4.

Norme tecniche di buona costruzione

In qualsiasi opera edilizia debbono essere osservate le buone regole dell'arte del costruire. In particolare:

a) e' vietato costruire edifici su terreni sedi di frane in atto o potenziali, o sul confine fra terreni di differenti caratteristiche meccaniche. Nei suoli in pendio, e' consentita la sistemazione a ripiani, i quali debbono avere larghezza adeguata al loro dislivello ed alla particolare consistenza dei terreni;

b) le fondazioni, ove possibile, devono posare su roccia lapidea opportunatamente sistemata in piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero incassate in rocce sciolte correnti, purche' di buona consistenza ed opportunamente protette dall'azione delle acque.

Quando non sia possibile raggiungere i terreni di cui sopra e si debba fondare su terreni di riporto o, comunque, su terreni sciolti incoerenti, si debbono adottare i mezzi piu' appropriati suggeriti dalla tecnica e dall'arte di costruire per ottenere una sufficiente fondazione, tenendo opportuno conto dell'esecuzione della falda freatica sotterranea.

Il piano di appoggio delle fondazioni dovra' assicurare in ogni caso una reazione alle sollecitazioni trasmesse dall'opera, compatibile con le strutture.

Per le opere indicate nel terzo comma dell'articolo 1 e per edifici di particolare importanza soggetti, in base alle leggi vigenti, al preliminare parere degli organi di consulenza tecnica dello Stato, i progetti dovranno essere accompagnati da una relazione geologica, redatta da persona di riconosciuta competenza in materia, sulle caratteristiche del suolo e sul suo prevedibile comportamento nei riguardi delle azioni sismiche, anche se l'area su cui sono progettati gli edifici suddetti, non ricada nel perimetro delle localita' dichiarate sismiche agli effetti della presente legge;

c) i muri di fondazione dovranno essere costruiti o con calcestruzzi idraulici o cementizi o con murature di pietrame o mattoni e malte idrauliche. Sono ammesse murature di pietrame a sacco solo se confezionate con malte di calce pozzolana;

d) le murature in elevazione devono essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte, con buoni materiali e accurati magisteri. Nelle murature di pietrame e' vietato l'uso di ciottolame se non convenientemente spaccato e lavato. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta da ricorsi orizzontali di mattoni pieni a due filari o fasce continue di conglomerato cementizio dello spessore non inferiore a centimetri 12 estesi nell'uno o nell'altro caso, a tutta la larghezza del muro. La distanza reciproca di tali ricorsi o fasce non deve superare metri 1,60 da asse ad asse.

I progetti devono essere corredati dai calcoli di stabilita' delle principali strutture portanti. I solai dei piani di abitazione devono essere calcolati per un sopraccarico accidentale di almeno 200 chilogrammi a metro quadrato;

e) le strutture dei piani fuori terra ed in particolare le ossature delle coperture non devono, in alcun caso, dare luogo a spinte. Le murature portanti devono essere rese solidali tra loro mediante opportune ammorsature agli innesti ed agli incroci, evitando in modo assoluto di ubicare ivi canne fumarie e vuoti di qualsiasi genere;

f) le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi e le loro testate debbono essere annegate ed ancorate nei telai di cui al seguente comma. Nei casi in cui le murature portanti abbiano spessore di 40 oppure di 30 centimetri gli appoggi non possono essere inferiori a centimetri 30 o centimetri 25 rispettivamente. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui devono essere, almeno ogni metri 2,50, rese solide tra loro in corrispondenza del muro comune di alloggio;

g) in tutti i fabbricati in muratura si deve eseguire in corrispondenza dei solai di ogni piano e del piano di gronda, un cordolo in cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti. Tali cordoli debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere una altezza minima di centimetri 20. La loro armatura longitudinale deve essere sostituita da almeno quattro barre di acciaio in tondo liscio o nervato, una in corrispondenza di ciascun angolo, le legature trasversali, devono essere poste alla distanza di 25-30 centimetri. Il peso complessivo dell'armatura non deve risultare, in nessun caso, inferiore a 50 chilogrammi per metro cubo di conglomerato;

h) i solai in cemento armato, normale o precompresso, e quelli di tipo misto, anche quando prefabbricati, devono essere incastrati nei cordoli di cui alla lettera precedente. Questi non devono avere altezza minore di quella complessiva del solaio contiguo o della maggiore dei solai contigui. I solai di tipo misto devono essere eseguiti tenendo presenti le norme vigenti all'atto dell'inizio dei lavori per la esecuzione e la accettazione di solai in conglomerato cementizio con laterizi e con armatura metallica;

i) per tutte le strutture in cemento armato, normale o precompresso, debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e, per la loro esecuzione, le norme relative alle opere in conglomerato cementizio semplice od armato od in precompresso vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Per tutti gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme di legge vigenti per la loro...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT