La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "nei comuni di", e' inserita la parola: "Barbara", e le parole: "e' sospeso dal 14 giugno al 30 settembre 1972 il corso dei termini perentori legali e convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi azione od eccezione" sono sostituite con le seguenti: "e' sospeso dal 14 giugno al 15 settembre 1972 il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione";
all'articolo 1, secondo comma, le parole: "Per il periodo dal 14 giugno al 30 novembre 1972", sono sostituite con le seguenti: "Limitatamente ai comuni di Ancona e di Falconara per il periodo dal 14 giugno al 30 novembre 1972 e per gli altri comuni per il periodo dal 14 giugno al 15 settembre 1972", e le parole: "entro il 30 novembre 1972" sono sostituite con le seguenti: "rispettivamente, entro il 30 novembre 1972 o entro il 15 settembre 1972".
All'articolo 3, primo comma, dopo la parola: "curera'" e' aggiunta la parola: "gratuitamente".
L'articolo 4 e' sostituito con il seguente:
"Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale e nel Foglio degli annunzi legali, relative a procedure di ammortamento dei titoli di cui all'articolo 1, secondo comma, e dei titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione del terremoto di cui all'articolo 1 del presente decreto sono effettuate gratuitamente".
All'articolo 7, dopo le parole...