LEGGE 16 marzo 1972, n. 88 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, concernente provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972 e provvedimenti in favore di comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972

Coming into Force31 Marzo 1972
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Published date30 Marzo 1972
Enactment Date16 Marzo 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/03/30/072U0088/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.85 del 30-03-1972
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, concernente provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al primo comma, dopo le parole: Camerata Picena, e' aggiunta la parola: Castelfidardo; dopo le parole: San Marcello, sono aggiunte le parole: Santa Maria Nuova; le parole: 30 giugno 1972, sono sostituite con le parole: 30 aprile 1972;

al secondo comma, le parole: per lo stesso periodo; sono sostituite con le parole: per il periodo dal 25 gennaio al 30 giugno 1972; dopo le parole: prima del 25 gennaio, sono aggiunte le parole: e dal 25 gennaio al 15 febbraio.

All'articolo 5, al quinto comma, dopo le parole: decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, sono aggiunte le parole: fatte salve le provvidenze previste dai successivi articoli 6 e 7 del presente decreto.

All'articolo 6, al secondo comma, dopo le parole: diverse da quelle preesistenti, sono aggiunte le parole: nell'ambito delle norme urbanistiche.

All'articolo 7, al primo comma, e' soppressa la parola: urbani.

All'articolo 30, al primo comma, sostituire le parole: 30 giugno 1972, con le parole: 31 ottobre 1972.

All'articolo 34, sostituire le parole: agosto 1972, con le parole: dicembre 1972.

Dopo l'articolo 37 e' aggiunto il seguente: ESTENSIONE DI PROVVIDENZE A FAVORE DI ALTRE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE COLPITE DA TERREMOTI, ALLUVIONI E MAREGGIATE Art. 37-bis.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati i comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e del gennaio-febbraio 1972 e dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972, ai quali si applicano le provvidenze previste dai precedenti articoli 5, 6, lettera d), e 27.

Agli adempimenti attribuiti dall'articolo 5 ai provveditorati alle opere pubbliche delle Marche e agli uffici del genio civile di Ancona, per i comuni che saranno indicati ai sensi del precedente comma provvederanno i corrispondenti organi aventi competenza nelle zone interessate.

La concessione dei contributi di cui al presente articolo avverra' a norma e secondo i criteri di...

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