DECRETO-LEGGE 4 marzo 1972, n. 25 - Provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972

Coming into Force06 Marzo 1972
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date04 Marzo 1972
Published date06 Marzo 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/03/06/072U0025/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.62 del 06-03-1972
Sospensione dei termini

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' ed urgenza di disporre provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art 1.

Nei comuni di Agugliano, Ancona, Camerano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monsano, Montemarciano, Montesanvito, Morro d'Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Polverigi, San Marcello, Senigallia, Sirolo colpiti dal terremoto verificatosi nel periodo gennaio-febbraio 1972 e' sospeso dal 25 gennaio al 30 giugno 1972 il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto; azione od eccezione scadenti durante il periodo predetto, nel territorio di tali comuni, ad eccezione dei termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.

Per lo stesso periodo e' sospesa la scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabile da debitori domiciliati o residenti nei comuni suindicati, emessi prima del 25 gennaio 1972 o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, purche' siano gia' scaduti o vengano a scadere nel periodo di cui al precedente comma.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a favore delle persone che, risiedendo nei comuni suindicati, avrebbero dovuto adempiere le proprie obbligazioni o esercitare i propri diritti in localita' non colpite dal terremoto.

Art 1.

Nei comuni di Agugliano, Ancona, Camerano, Camerata Picena, Castelfidardo Chiaravalle, Falconara Marittima, Monsano, Montemarciano, Montesanvito, Morro d'Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Polverigi, San Marcello, Santa Maria Nuova Senigallia, Sirolo colpiti dal terremoto verificatosi nel periodo gennaio-febbraio 1972 e' sospeso dal 25 gennaio al 30 aprile 1972 il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto; azione od eccezione scadenti durante il periodo predetto, nel territorio di tali comuni, ad eccezione dei termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.

Per il periodo dal 25 gennaio al 30 giugno 1972 e' sospesa la scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabile da debitori domiciliati o residenti nei comuni suindicati, emessi prima del 25 gennaio 1972 e dal 25 gennaio al 15 febbraio o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, purche' siano gia' scaduti o vengano a scadere nel periodo di cui al precedente comma.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a favore delle persone che, risiedendo nei comuni suindicati, avrebbero dovuto adempiere le proprie obbligazioni o esercitare i propri diritti in localita' non colpite dal terremoto.

Art 2.

Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti dei debitori domiciliati o residenti nei comuni di cui al precedente art. 1, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potra' essere disposta, e se disposta sara' sospesa di diritto per tutto il tempo in cui restera' sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

Art 2.

Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti dei debitori domiciliati o residenti nei comuni di cui al precedente articolo 1, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potra' essere disposta, o se disposta sara' sospesa di diritto, fino al 30 novembre 1972.

Art 3.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona curera', in appendice al Bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nei comuni di cui al precedente art. 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari compresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

Art 4.

Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione del terremoto di cui all'art. 1 del presente decreto-legge sono effettuate gratuitamente.

Disposizioni di pronto intervento
Art 5.

Per provvedere alle necessita' urgenti, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, a seguito del terremoto che ha colpito la regione Marche nel gennaio-febbraio 1972, e' autorizzata la spesa di L. 2.000 milioni che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1972.

Ai lavori da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvede il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le Marche, in base alle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, quale risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

Con i fondi di cui al primo comma, il Ministero dei lavori pubblici, per dare ricovero ai senza tetto puo' procedere, a parziale modifica di quanto disposto dall'ultima parte dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, alle riparazioni degli edifici privati destinati ad abitazione su domanda dei proprietari degli immobili danneggiati dal terremoto.

Gli interventi di cui al comma precedente sono limitati alle riparazioni dirette ad assicurare l'abitabilita' degli edifici danneggiati o a garantire condizioni di stabilita' migliori di quelle preesistenti al terremoto, con esclusione della esecuzione di riparazioni organiche previste dal secondo comma dell'art. 20 della legge 25 novembre 1962, n. 1684.

La domanda da presentarsi all'ufficio del genio civile di Ancona deve contenere la dichiarazione di accettazione che l'ufficio del genio civile si sostituisca nella esecuzione delle opere necessarie ai fini della abitabilita' e l'impegno a rimborsare lo Stato nella spesa sostenuta nella misura e con le modalita' da indicarsi ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Art 5.

Per provvedere alle necessita' urgenti, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, a seguito del terremoto che ha colpito la regione Marche nel gennaio-febbraio 1972, e' autorizzata la spesa di L. 2.000 milioni che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1972.

Ai lavori da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvede il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le Marche, in base alle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, quale risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

Con i fondi di cui al primo comma, il Ministero dei lavori pubblici, per dare ricovero ai senza tetto puo' procedere, a parziale modifica di quanto disposto dall'ultima parte dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, alle riparazioni degli edifici privati destinati ad abitazione su domanda dei proprietari degli immobili danneggiati dal terremoto.

Gli interventi di cui al comma precedente sono limitati alle riparazioni dirette ad assicurare l'abitabilita' degli edifici danneggiati o a garantire condizioni di stabilita' migliori di quelle preesistenti al terremoto, con esclusione della esecuzione di riparazioni organiche previste dal secondo comma dell'art. 20 della legge 25 novembre 1962, n. 1684.

La domanda da presentarsi all'ufficio del genio civile di Ancona deve contenere la dichiarazione di accettazione che l'ufficio del genio civile si sostituisca nella esecuzione delle opere necessarie ai fini della abitabilita' e l'impegno a rimborsare lo Stato nella spesa sostenuta nella misura e con le modalita' da indicarsi ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 fatte salve le provvidenze previste dai successivi articoli 6 e 7 del presente decreto.

Opere pubbliche e abitati
Art 6.

In dipendenza dei movimenti sismici...

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