DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1985, n. 12 - Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa

Coming into Force08 Febbraio 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/02/08/085U0012/CONSOLIDATED/19860630
Enactment Date07 Febbraio 1985
Published date08 Febbraio 1985
Official Gazette PublicationGU n.34 del 08-02-1985
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure per far fronte alla emergenza determinata dalla carenza di alloggi nelle aree ad alta tensione abitativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto:

Art 1.

Sospensione e graduazione degli sfratti proroga dei contratti per immobili ad uso non abitativo

  1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso di abitazione e' sospesa fino al 30 giugno 1985.

  2. Dopo tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi, anche ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modifiche, dal 10 gennaio 1983 alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora eseguiti, sara' effettuata:

    1. dal 1 luglio 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi fino al 30 giugno 1983;

    2. dal 30 settembre 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 luglio 1983 ed il 31 dicembre 1983;

    3. dal 30 novembre 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 gennaio 1984 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

    4. dal 31 gennaio 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 non si applicano per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosita' del conduttore o del subconduttore, nonche' per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 2), 4) e 5), del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

  4. Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, relativo alla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985.

  5. Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazione di alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia residenziale sovvenzionata ovvero agevolata, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio e' sospesa fino all'effettiva consegna dell'alloggio e comunque non oltre il 30 giugno 1986, ferma restando la esclusione per morosita', salvo quanto stabilito dal successivo comma 7.

  6. La disposizione di cui al precedente comma 5 si applica altresi' agli acquirenti di alloggi di edilizia agevolata anche in base a contratti preliminari aventi data certa.

  7. I soggetti di cui ai precedenti commi 5 e 6 decadono dal beneficio nel caso di morosita' protratta per oltre tre mesi nel pagamento del canone e degli oneri accessori.

  8. Le scadenze dei contratti di cui alla lettera a) dell'articolo 67, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono prorogate fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di locazione degli immobili adibiti ad uso diverso dell'abitazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 1985.

  9. Per il periodo di proroga, nei contratti di locazione o sub-locazione di cui al precedente comma 8, il canone corrisposto dal conduttore, al netto degli oneri accessori, puo' essere aumentato, a richiesta del locatore, in misura non superiore al 25 per cento.

Art 1.

Sospensione e graduazione degli sfratti proroga dei contratti per immobili ad uso non abitativo

  1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso di abitazione e' sospesa fino al 30 giugno 1985.

  2. Dopo tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi, anche ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modifiche, dal 10 gennaio 1983 alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora eseguiti, sara' effettuata:

    1. dal 1 luglio 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi fino al 30 giugno 1983;

    2. dal 30 settembre 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 luglio 1983 ed il 31 dicembre 1983;

    3. dal 30 novembre 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 gennaio 1984 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

    4. dal 31 gennaio 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 non si applicano per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosita' del conduttore o del subconduttore, nonche' per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25. 1

  4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 APRILE 1985 N. 118. 1

  5. Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazione di alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia residenziale sovvenzionata ovvero agevolata, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio e' sospesa fino all'effettiva consegna dell'alloggio e comunque non oltre il 30 giugno 1986, ferma restando la esclusione per morosita', salvo quanto stabilito dal successivo comma 7.

  6. La disposizione di cui al precedente comma 5 si applica altresi' agli acquirenti di alloggi di edilizia agevolata anche in base a contratti preliminari aventi data certa.

  7. I soggetti di cui ai precedenti commi 5 e 6 decadono dal beneficio nel caso di morosita' protratta per oltre tre mesi nel pagamento del canone e degli oneri accessori.

  8. Le scadenze dei contratti di cui alla lettera a) dell'articolo 67, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono prorogate fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di locazione degli immobili adibiti ad uso diverso dell'abitazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 1985.

  9. Per il periodo di proroga, nei contratti di locazione o sub-locazione di cui al precedente comma 8, il canone corrisposto dal conduttore, al netto degli oneri accessori, puo' essere aumentato, a richiesta del locatore, in misura non superiore al 25 per cento.

    ((9-bis. L'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e' sostituito dal seguente:

    "Alle scadenze di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 67, prorogate dal decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e dalla legge 25 luglio 1984, n. 377, e a quelle di cui all'articolo 71, il conduttore ha diritto al rinnovo del contratto per i periodi di cui all'articolo 27, fermo restando il disposto dell'articolo 34, sulla base di un canone determinato rivalutando, con le variazioni, accertate dell'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, il canone iniziale o quello pattuito in occasione di intervenuto rinnovo del contratto. Qualora la determinazione del canone iniziale non sia possibile, si fa riferimento al canone corrisposto alla data del 31 dicembre 1973.

    Il nuovo canone non potra' comunque essere inferiore a quello gia' corrisposto al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12.

    A partire dal secondo anno del periodo di rinnovo il canone puo' essere aggiornato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nell'anno precedente.

    Il locatore ha facolta' di non rinnovare il contratto di locazione qualora abbia la necessita' di riottenere la disponibilita' dell'immobile per uno dei motivi indicati dall'articolo 29; in tal caso al conduttore e' dovuto il compenso per la perdita dell'avviamento commerciale nella misura di 18, ovvero 21 mensilita' per le locazioni con destinazione alberghiera, sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. Il compenso dovuto e' complessivamente di 21, ovvero 28 mensilita' per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 34. Qualora il rilascio dell'immobile sia avvenuto per i motivi di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 29, il compenso dovuto e' di 18, ovvero 21 mensilita' per le locazioni alberghiere, sulla base del canone corrisposto.

    L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile e' condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennita' di cui al precedente comma". 1

    9-ter. Ai fini di cui al quarto comma dell'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come sostituito dal precedente comma, il locatore, a pena di decadenza, deve rendere nota al conduttore la necessita' di conseguire alla scadenza del contratto la disponibilita' dell'immobile locato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 1

    9-quater. Le disdette del contratto inviate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed i...

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