L'esecuzione forzata in forma specifica

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine391-396

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@1 Premessa

Se l’interesse del creditore può essere soddisfatto nella sua specifica identità, ossia mediante la consegna del bene o il compimento dell’attività che ne costituisce l’oggetto specifico, in caso di inadempimento del debitore il creditore può attivare la procedura di esecuzione in forma specifica.

I due tipi di esecuzione forzata in forma specifica previsti dal codice di procedura civile sono:

- l’esecuzione per consegna (di beni mobili) o rilascio (di beni immobili) (artt. 605-611 c.p.c.);

- l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare (artt. 612-614 c.p.c.).

@2 Esecuzione per consegna o rilascio

Questa forma di esecuzione è volta a far conseguire al creditore la disponibilità materiale di una determinata cosa mobile o immobile oggetto del suo diritto.

L’art. 2930 c.c., infatti, dispone che se non è adempiuto l’obbligo di consegnare una cosa mobile o immobile, l’avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.

Come già evidenziato al Cap. 24, par. 4, a seguito della modifica dell’art. 474 c.p.c. operata dal D.l. n. 35/2005, convertito nella L. n. 80/2005, nonché dalla L. n. 263/2005, l’esecuzione per consegna e rilascio è consentita in virtù dei titoli esecutivi indicati dai numeri 1 e 3 del 2° comma dell’articolo citato, cioè "sentenze, provvedimenti e altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva", nonché "atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli" (art. 474, 3° comma, c.p.c.).

Il giudice competente è il tribunale in com posizione monocratica del luogo nel quale si trovano le cose mobili da consegnare o le cose immobili da rilasciare.

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Procedura La procedura di consegna o rilascio è tutta nelle mani dell’ufficiale giudiziario, non essendo prevista la nomina di un giudice dell’esecuzione né la formazione di un fascicolo dell’esecuzione; il giudice interviene soltanto su istanza di parte in caso di difficoltà sorte nel corso dell’esecuzione o per la liquidazione delle spese (artt. 610-611 c.p.c.).

In sostanza, se durante la procedura non sorgono difficoltà che non ammettono dilazione (art. 610 c.p.c.), soltanto all’esito delle operazioni di rilascio l’ufficiale giudiziario trasmette gli atti al tribunale e solo a partire da tale momento viene formato un fascicolo con la formale nomina di un giudice dell’esecuzione, che avrà esclusivamente la funzione, ove richiesto, di provvedere alla liquidazione delle spese di esecuzione ai sensi dell’art. 611 c.p.c.

L’esecuzione è preceduta dall’atto di precetto contenente le indicazioni previste dall’art. 480 c.p.c. e la descrizione sommaria dei beni.

Decorso il termine indicato nel precetto, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul...

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