Profili generali del processo di esecuzione
Autore | Massimiliano di Pirro |
Pagine | 337-346 |
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@1 Definizione e caratteri
L’esecuzione forzata è il procedimento finalizzato alla realizzazione del diritto in concreto, ovvero all’attuazione materiale del diritto di credito, ed è disciplinata sia dal codice civile (artt. 2910 e ss. e 2930 e ss.), sia dal codice di procedura civile (artt. 474 e ss.).
Mentre il processo di cognizione è volto ad accertare l’esistenza di un diritto, il processo di esecuzione è diretto all’attuazione materiale del diritto accertato, ossia a realizzare il diritto del creditore riconosciuto nel processo di cognizione. Possiamo dire, quindi, che l’accertamento del diritto è il punto di arrivo del processo di cognizione e il punto di partenza del processo esecutivo.
In particolare, il processo di esecuzione può consistere: a) nell’esecuzione per espropriazione (o "esecuzione forzata in forma generica"), che si ha quando il procedimento esecutivo è diretto a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni facenti parte del suo patrimonio e a trasformarli in denaro destinato a soddisfare il creditore, ovvero all’assegnazione coattiva della titolarità dei crediti del debitore al creditore a soddisfacimento delle sue pretese. Essa si suddivide in: espropriazione mobiliare presso il debitore (artt. 513-542 c.p.c.); espropriazione presso terzi (artt. 543-554 c.p.c.); espropriazione immobiliare (artt. 555-598 c.p.c.); espropriazione di beni indivisi (artt. 599-601 c.p.c.); espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 602-604 c.p.c.); b) nell’esecuzione forzata in forma specifica, che consente il soddisfacimento del diritto di credito in modo esatto e completo, ossia nella sua identità specifica (Mandrioli), ed è a sua volta suddivisa in:
- esecuzione forzata per consegna di cose mobili o rilascio di immobili (artt. 605-611 c.p.c.), attraverso la quale il creditore della consegna o del rilascio mira a conseguire la disponibilità materiale proprio di quella determinata cosa mobile o immobile oggetto della consegna o del rilascio;
- esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare (artt. 612-6145 c.p.c.), mediante la quale il creditore di una prestazione di fare o di non fare intende ottenere la medesima specifica prestazione di fare o l’eliminazione di quanto fatto in violazione dell’obbligo di non fare (Mandrioli).
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Caratteristiche Emerge, pertanto, che il processo esecutivo può realizzarsi attraverso una pluralità di procedimenti, i quali presentano le seguenti caratteristiche comuni:
- l’azione esecutiva è unilaterale, nel senso che il contraddittorio tra creditore e debitore nasce soltanto se quest’ultimo propone opposizione all’esecuzione, a seguito della quale si apre un giudizio di cognizione che ha ad oggetto l’esistenza o le modalità dell’esecuzione;
- i soggetti del processo esecutivo sono il creditore (colui che chiede la tutela giurisdizionale), il debitore (colui nei cui confronti la tutela è richiesta) e l’ufficiale giudiziario (l’organo esecutivo). Il creditore, in quanto propone la domanda esecutiva ed esercita l’azione esecutiva, è in un certo senso un attore; invece, non si può dire che il debitore sia un convenuto, poiché egli si limita a subire l’esecuzione di un diritto già accertato e quindi non c’è bisogno né di un contraddittorio immediato davanti al giudice né del meccanismo che nel processo di cognizione tende ad instaurare il contraddittorio e che si impernia sulla citazione dell’attore nei confronti del convenuto;
- l’attività dell’organo esecutivo consiste in una serie di operazioni materiali, mentre quella del giudice dell’esecuzione si realizza attraverso provvedimenti di natura ordinatoria (ordinanze o decreti).
Prima di proseguire nella trattazione, va evidenziato che il legislatore ha profondamente modificato numerose norme in materia di processo di esecuzione, in particolare con il D.l. 14-3-2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14-5-2005, n. 80, con la L. 28-12-2005, n. 263, e, infine, con la L. 24-2-2006, n. 52.
La nuova disciplina è entrata in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita in tale data, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.
@2 Condizioni dell’azione esecutiva
L’unica condizione necessaria e sufficiente per attivare il procedimento esecutivo è l’esistenza e il possesso di un titolo esecutivo (nulla executio sine titulo). L’interesse ad agire, la legittimazione ad agire e la possibilità giuridica si riducono a elementi impliciti nell’accertamento del diritto contenuto...
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