Sospensione ed estinzione del processo esecutivo

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine407-414

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@1 La sospensione del processo esecutivo

L’esecuzione forzata può essere sospesa soltanto con provvedimento del giudice dell’esecuzione (art. 623 c.p.c.), salvi i casi in cui:

- è disposta dalla legge (ad esempio, nell’espropriazione di beni indivisi, se si deve procedere alla divisione l’esecuzione è sospesa ex art. 601 c.p.c.);

- è disposta dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo (si pensi, ad esempio, alla sospensione disposta dal giudice d’appello ex artt. 283 e 351, alla sospensione disposta in pendenza del ricorso per Cassazione ex art. 373, della revocazione ex art. 401 e dell’opposizione di terzo ex art. 407, alla sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 649 e dell’ordinanza di convalida di licenza o di sfratto ex art. 668).

Ai sensi dell’art. 624 c.p.c. (come modificato dal D.l. n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005, e dalla L. n. 52/2006), se è proposta opposizione all’esecuzione ai sensi degli artt. 615 (opposizione a precetto e opposizione successiva all’inizio dell’esecuzione) e 619 (opposizione di terzo), il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione (accogliendola o rigettandola) è ammesso reclamo al collegio ai sensi dell’art. 669terdecies c.p.c.

L’introduzione del reclamo è una novità normativa che si pone in aperto contrasto con l’orientamento seguito in passato dalla giurisprudenza, la quale negava seccamente la reclamabilità dell’ordinanza di sospensione davanti al collegio ed ammetteva, come unico rimedio, l’opposizione agli atti esecutivi (art 617 c.p.c.).

Anche la sospensione, totale o parziale, della distribuzione della somma ricavata è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, il quale deve valutare la serietà e la probabile fondatezza delle contestazioni. Contro l’ordinanza che dispone la distribuzione o la sospensione della distribuzione del prezzo è previsto il reclamo.

Inoltre, nei procedimenti di opposizione a precetto (art. 615, 1° comma, c.p.c.), di opposizione successiva all’inizio dell’esecuzione (art. 615, 2° com-

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ma, c.p.c.), di opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) e di opposizione agli atti esecutivi (art. 615, 2° comma, c.p.c.), in caso di sospensione dell’esecuzione l’opponente ha due alternative:

- instaurare il giudizio di merito nel termine perentorio assegnato dal giudice dell’esecuzione all’udienza di comparizione delle parti, oppure - chiedere che il giudice che ha concesso la sospensione dichiari l’estinzione del pignoramento con ordinanza non impugnabile.

La L. n. 69/2009 ha riformulato i...

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