L'espropriazione mobiliare presso il debitore

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine359-366

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@1 Le "tappe" del pignoramento

L’espropriazione mobiliare presso il debitore ha inizio con l’istanza di pignoramento effettuata dal creditore personalmente (o dal suo difensore) all’ufficiale giudiziario, al quale il creditore richiedente esibirà il titolo esecutivo ed il precetto notificati (a meno che il creditore abbia ottenuto l’autorizzazione all’esecuzione immediata ex art. 482 c.p.c.).

A questo punto, l’ufficiale giudiziario dovrà ricercare le cose da pignorare (art. 513 c.p.c.):

- nella casa del debitore (luogo nel quale il debitore abita stabilmente);

- negli altri luoghi appartenenti al debitore (ufficio, negozio etc.);

- sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro, anche, se necessario per vincere eventuali resistenze, con l’assistenza della forza pubblica.

Se occorre pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre (si pensi ai beni contenuti in una cassetta di sicurezza), l’ufficiale giudiziario deve ottenere l’autorizzazione dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, il quale provvede, su istanza del creditore, con decreto. Tale autorizzazione non è tuttavia necessaria quando il terzo consenta di esibire all’ufficiale le cose da pignorare (art. 513, 3° e 4° comma, c.p.c.).

L’accesso nei suddetti luoghi non può avvenire, in mancanza dell’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, nei giorni festivi né nelle ore notturne (dopo le 21 e prima delle 7: art. 147 c.p.c.), anche se la violazione di questi limiti non comporta la nullità dell’attività compiuta dall’ufficiale giudiziario (Satta).

Effettuato l’accesso, l’ufficiale giudiziario:

- provvede alla scelta delle cose da pignorare. Deve eseguire il pignoramento sulle cose che ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato, aumentato della metà (art. 517, 1° comma, c.p.c.).

Nella disciplina previgente (anteriore alla L. n. 52/2006), l’ufficiale giudiziario doveva pignorare preferibilmente le cose indicate dal debitore. Attual-

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mente, invece, il pignoramento deve cadere, con preferenza, sulle cose che possono essere vendute più agevolmente.

In ogni caso, deve preferire il denaro, gli oggetti preziosi e i titoli di credito di sicura realizzazione (art. 517, 2° comma, c.p.c.). Il pignoramento non può colpire i beni che la legge dichiara assolutamente impignorabili (art. 514 c.p.c.); alcuni beni (i cd. beni relativamente impignorabili di cui agli artt. 515 e 516 c.p.c.) sono pignorabili soltanto con determinate modalità;

- dà atto, nel verbale, dell’ingiunzione rivolta al debitore, ai sensi dell’art. 492 c.p.c., di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi (tale ingiunzione non è un requisito di validità del pignoramento mobiliare, poiché il pignoramento raggiunge comunque il suo scopo con la descrizione delle cose nel verbale: Satta); se il debitore non è presente, rivolge l’ingiunzione alle persone indicate nell’art. 139, 2° comma, c.p.c. e consegna loro un avviso dell’ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone, affigge l’avviso alla porta dell’immobile in cui ha eseguito il pignoramento;

- descrive, nel verbale, le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica o altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore con l’assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto;

- se ritiene opportuno differire le operazioni di stima dei beni pignorati, redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al...

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