L'espropriazione presso terzi

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine367-372

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@1 Nozione e oggetto

L’espropriazione presso terzi è finalizzata ad aggredire beni di cui il debitore non può disporre o crediti del debitore nei confronti di terzi. Proprio per questa sua caratteristica, a tale forma di espropriazione devono partecipare necessariamente il creditore procedente, il debitore e il terzo.

Questa forma di espropriazione, in particolare, può colpire:

- beni mobili del debitore che si trovano in possesso di terzi e dei quali il debitore non ha l’immediata disponibilità (altrimenti il pignoramento dovrà avvenire, come evidenziato nel Capitolo precedente, nelle forme di cui all’art. 513 c.p.c.);

- crediti del debitore verso terzi (deve trattarsi di crediti di denaro: Satta).

Sono pignorabili con questa forma di espropriazione anche le somme di denaro contenute nei libretti postali e nei libretti di deposito bancario. Invece, l’espropriazione presso terzi non è ammessa per i crediti aventi ad oggetto una prestazione o un bene diversi dal denaro.

Giudice competente è il tribunale, in composizione monocratica, del luogo in cui risiede il terzo debitore.

Per l’intervento degli altri creditori vale quanto già visto in materia di espropriazione presso il debitore (vedi Cap. 26).

Non tutti i crediti possono essere pignorati. L’art. 545 c.p.c. dispone, infatti, che non possono essere pignorati:

- i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti e sempre con l’autorizzazione del giudice;

- i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri;

- i sussidi per maternità, malattie o funerali dovuti da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza;

- le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, tranne che per crediti alimentari nella misura autorizzata dal giudice.

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni.

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@2 Il pignoramento e l’obbligo di custodia del terzo

Ai sensi dell’art. 543 c.p.c., il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore. Tale atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di non sottrarre le cose pignorate alla garanzia del credito ex art. 492 c.p.c.:

- l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

- l’indicazione...

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