Le opposizioni

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine397-406

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@1 Generalità

Le opposizioni sono strumenti con i quali è possibile contestare la legittimità dell’esecuzione o dei singoli atti esecutivi, e sono proponibili:

- dal debitore e dal terzo assoggettato ad esecuzione (opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.);

- dal terzo non assoggettato ad esecuzione il quale vanti un diritto di proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati (opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.).

Le opposizioni danno luogo a un giudizio di cognizione in quanto volto ad accertare la legittimità o meno dell’esecuzione (o dei singoli atti esecutivi), e l’accertamento è il compito tipico del giudice di cognizione.

Tra il giudizio d’opposizione ed il processo esecutivo sussiste un rapporto di autonomia, poiché il giudizio di opposizione è iniziato con un proprio atto introduttivo e si svolge in modo autonomo rispetto al processo di esecuzione, anche se risulta coordinato con quest’ultimo in quanto, ad esempio, può comportarne la sospensione.

@2 L’opposizione all’esecuzione

Il 1° comma dell’art. 615 c.p.c. dispone che, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (per ragioni di merito, per l’inesistenza del titolo esecutivo o per la sua inidoneità a fondare l’esecuzione in quanto, ad esempio, l’esecutato nega la qualità di creditore in capo all’esecutante) e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto (cd. opposizione preventiva) con citazione davanti al giudice competente per materia o valore (art. 17 c.p.c.) e per territorio (art. 27 c.p.c.).

In particolare, l’opposizione a precetto si propone al giudice competente:

- per materia o per valore (in base al credito per il quale si procede, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese), che potrà essere il Tribunale o il giudice di pace;

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- per territorio, ovvero al giudice del luogo dell’esecuzione, ex art. 27 c.p.c. Tuttavia, l’art. 480, 3° comma, c.p.c., stabilisce che il precetto deve contenere, tra l’altro, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio del creditore nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione, e che in mancanza di tale indicazione le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto. Tale criterio di competenza per territorio opera se nel luogo di elezione del domicilio da parte del creditore si trovano beni del debitore da sottoporre ad esecuzione e ciò non sia contestato da parte del debitore precettato, il quale, in caso di contestazione, deve proporre opposizione al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto (CarpiTaruffo).

L’opposizione a precetto si propone con citazione a udienza fissa nel rispetto dei termini di comparizione ex art. 163bis c.p.c. Peraltro, l’adozione della forma del ricorso in luogo della citazione non comporta la nullità del procedimento di opposizione, se l’atto ha comunque consentito di instaurare il procedimento previsto dalla legge per la contestazione del diritto del creditore di procedere ad esecuzione. Secondo alcuni, dopo la notificazione del titolo esecutivo, ma prima della notificazione del precetto, il debitore può proporre un’autonoma azione di accertamento negativo, volta a far dichiarare l’insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata. Tale azione, pur non essendo tecnicamente un’opposizione all’esecuzione, nella sostanza è equiparabile a quest’ultima quanto ad effetti (paralizzare l’esecuzione).

Il D.l. n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005, ha previsto (art. 624 c.p.c.) la possibilità che il giudice, concorrendo gravi motivi (consistenti nella bontà delle argomentazioni proposte dal debitore e nel rischio che quest’ultimo possa subire un’esecuzione ingiusta), possa sospendere con ordinanza, su istanza di parte, l’efficacia esecutiva del titolo prima che l’esecuzione sia iniziata.

La sospensione è una rilevante novità introdotta dal provvedimento citato, poiché, in passato, la giurisprudenza escludeva la possibilità, in caso di opposizione al precetto, di sospendere l’esecuzione nell’arco temporale ricompreso tra l’intimazione del precetto e l’inizio dell’esecuzione, e di impedire pertanto il pignoramento e gli atti esecutivi successivi (salvo il caso di opposizione a precetto intimato in base a cambiale o assegno, poiché in tal caso la legislazione speciale in materia consente al giudice di sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi imponendo idonea cauzione). L’unico rimedio che la giurisprudenza riconosceva al debitore esecutato era il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. (vedi Cap. 33, par. 2), volto ad ottenere l’inibitoria del pignoramento.

Inoltre:

- la sospensione può essere disposta, dal giudice dell’opposizione a precetto, sia con ordinanza, sentite le parti, sia con decreto inaudita altera parte;

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- il giudice può subordinare l’accoglimento dell’istanza di sospensione al versamento, da parte del debitore, di una cauzione;

- il provvedimento di sospensione concesso dal giudice può essere...

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